SCARSITA’ E SALTUARIETA’ DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA OFFERTA DA UN CAMERIERE DI RISTORANTE
Non escludono la subordinazione con conseguente obbligo di versamento dei contributi previdenziali
(Cassazione Sezione Lavoro n. 7304 del 10 luglio 1999, Pres. Lanni, Rel. Celentano).
L’INPS ha ingiunto alla società Ristorante Ambassador di Verona di pagare i contributi previdenziali sui compensi corrisposti a due camerieri occupati saltuariamente durante le giornate di fine settimana.
L’azienda ha proposto opposizione davanti al Pretore di Verona, sostenendo che si doveva escludere la configurabilità di rapporto di lavoro subordinato, in considerazione della saltuarietà della prestazione e del fatto che essa era stata di volta in volta offerta dai camerieri.
Il Pretore ha accolto l’opposizione annullando l’ordinanza dell’INPS. Questa decisione è stata riformata in grado di appello dal Tribunale di Verona che ha ritenuto sussistente l’obbligo dell’azienda di pagare i contributi, in quanto le prestazioni lavorativa fornite dai due camerieri si inquadravano nello schema del rapporto di lavoro subordinato.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7304 del 10 luglio 1999), ha rigettato il ricorso dell’azienda, motivato con riferimento alla saltuarietà della prestazione lavorativa spontaneamente offerta dai due camerieri.
La scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante, così come il fatto che sia lo stesso ad offrire la propria opera (della quale il titolare del ristorante può o meno avvalersi) - ha affermato la Corte - non costituiscono elementi idonei a qualificare come autonomo il rapporto di lavoro intercorso tra le parti; è erroneo infatti ricollegare la subordinazione al permanere nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro.
Tale requisito - ha osservato la Corte - inerisce a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato o anche a rapporti a tempo determinato aventi una certa durata (normalmente di vari mesi). Possono, però, instaurarsi anche rapporti di lavoro subordinato che durano una sola giornata o anche parte di essa, come è previsto anche dalla legge 28 febbraio 1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).
Tali rapporti si caratterizzano non per la loro durata nel tempo, ma per le caratteristiche intrinseche di etero-organizzazione della prestazione, della messa a disposizione di altri delle proprie energie, del lavoro affidato in concreto.
Il fatto che sia il lavoratore ad offrire le proprie prestazioni come cameriere ai tavoli, saltuariamente o nei soli fine-settimana, con la possibilità del titolare del ristorante di accettare o meno la proposta - ha affermato la Corte - non vale ad escludere che -ove la proposta di lavoro sia accettata nella giornata o parte di giornata in cui si svolge la prestazione- il cameriere sia inserito nella struttura organizzativa della impresa e debba sottostare alle direttive del datore di lavoro, essendosi instaurato un breve rapporto di lavoro subordinato.