SOMME PER TRANSAZIONE NOVATIVA
Vertenze su rapporto di lavoro – Transazione – Somme corrisposte al lavoratore – Esclusione se transazione novativa.
(Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n° 6868 del 14 luglio 1998)
Non sono assoggettabili a contribuzione le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo con carattere novativo e cioè finalizzato non a eliminare la pretesa oggetto della lite, ma il rischio della lite stessa, senza alcun riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore.
COMMENTO
La legislazione previdenziale ha adottato con l’articolo 12 della legge n° 153/1969 la nozione di retribuzione imponibile onnicomprensiva, nella quale rientra cioè tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro, con la sola eccezione di alcune somme espressamente indicate dalla legge. Lo stesso criterio è seguito anche dalle norme fiscali con gli articoli 46 e 48 del TUIR (DPR 917/1986) e ribadito di recente dal D.Lgs 314/1997 con l’armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali.
Fra le somme escluse non sono indicate quelle corrisposte a titolo transattivo a seguito di contestazioni, vertenze e cause di lavoro: le stesse sono soggette a contribuzione, come ribadito nelle circolari anche recenti emanate dagli enti di previdenza.
Diversa è invece la situazione che si verifica in presenza di transazioni a carattere novativo, attuate con l’unico scopo di evitare la lite, senza riconoscimento alcuno delle pretese del lavoratore per le quali viene a crearsi esplicita rinuncia.
A tali atti la giurisprudenza ha riconosciuto da sempre carattere specifico, considerato che le somme indicate nei verbali di conciliazione non hanno più causa nel rapporto di lavoro ma nell’atto transattivo, per cui il collegamento con il primo non è casuale ma solo occasionale.
Il carattere novativo e la causa delle somme non più nel rapporto di lavoro devono risultare dall’elemento letterale e dal complesso dell’atto. L’articolo 12 della legge 153/1969 prevede espressamente l’esclusione dell’obbligo assicurativo per le somme corrisposte solo occasionalmente in relazione al rapporto di lavoro o a titolo risarcitorio.