Criteri per l’accertamento della subordinazione nel rapporto di lavoro
(Cassazione Sezione Lavoro n. 5792 del 10 giugno 1998, Pres. Eula, Rel. D’Agostino)
Per la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è necessario che il lavoratore ponga le proprie energie lavorative a disposizione - entro l’orario di lavoro o comunque nei limiti temporali del contratto - del datore di lavoro, affinché questi le utilizzi secondo le proprie mutevoli esigenze, con poteri di intervento implicanti la possibilità di variazioni, ancorché nel rispetto della professionalità del lavoratore, dei compiti affidati al medesimo, il quale è tenuto non al raggiungimento di un determinato risultato, ma solo ad impiegare le proprie energie per il tempo previsto e secondo gli ordini via via ricevuti; sicché il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di una assidua attività di vigilanza e di controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative e deve essere concretamente valutato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al dipendente ed al modo della sua attuazione. Qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive, quale tratto tipico della subordinazione, non sia agevolmente apprezzabile e valutabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre far riferimento ad altri criteri, i quali, se, individualmente, sono privi di valore decisivo ed assumono importanza soltanto complementare e sussidiaria rispetto al cennato elemento fondamentale, ben possono essere globalmente valutati come indizi probatori da parte del giudice del merito; tali sono, oltre il "nomen iuris" adoperato dalle parti per qualificare il rapporto, la collaborazione sistematica e non occasionale; la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario predeterminato; il versamento, a cadenze prestabilite, di una retribuzione fissa; lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa; la mancanza per il lavoratore di qualsiasi rischio economico.