CONCILIAZIONE IN SEDE GIUDIZIARIA DI UNA CAUSA PER IMPUGNAZIONE DI LICENZIAMENTO CON IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
L’azienda è tenuta al versamento dei contributi previdenziali sull’importo corrisposto a titolo transattivo
(Cassazione Sezione Lavoro n. 5412 del 2 giugno 1998, Pres. Lanni, Rel. Castiglione)
G.C. ha impugnato davanti al Pretore di Pordenone il licenziamento comunicatogli dalla S.p.A. IMAT. La causa è stata definita transattivamente, con il pagamento, da parte dell’azienda, della somma di 11 milioni di lire. Nel verbale di conciliazione si è precisato che la somma era versata "a titolo di risarcimento danni per anticipata risoluzione del rapporto di lavoro". L’azienda non ha versato i contributi previdenziali sull’importo pagato al lavoratore. Su ricorso dell’INPS il Pretore ha emesso nei confronti della datrice di lavoro un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di lire 20.627.586 a titolo di contributi evasi e correlative sanzioni. L’azienda ha proposto opposizione, sostenendo che la somma versata al lavoratore non era assoggettabile a contribuzione perché corrisposta a titolo transattivo.
Il Pretore ha rigettato l’opposizione. Il Tribunale ha accolto l’appello dell’azienda in quanto ha ritenuto che la somma versata al dipendente fosse esente da contributi, in base all’art. 12 della legge n. 153 del 1969, perché concordata dalle parti per porre fine alla controversia, senza alcun riconoscimento delle reciproche pretese.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 5412 del 2 giugno 1998) ha accolto il ricorso proposto dall’INPS per difetto di motivazione e violazione di legge. La Corte ha ricordato che, in base alla sua costante giurisprudenza, non è assoggettabile a contribuzione solo ciò che, in sede formalmente transattiva, venga corrisposto al lavoratore al solo scopo di porre fine alla lite, senza alcun nesso, se non meramente occasionale, con le pretese inerenti al rapporto di lavoro.
Nell’ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale espresso dall’art. 12 L. 30 aprile 1969 n. 153 - ha osservato la Corte - rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto lavorativo, sicché per escludere l’assoggettabilità di una somma occorre che essa sia versata per un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, ha concluso la Corte, il Tribunale avrebbe dovuto considerare che l’importo, pur essendo previsto da un atto di formale transazione, veniva versato a titolo di risarcimento del danno per il licenziamento subito dal lavoratore e costituiva pertanto un’erogazione dipendente dal pregresso rapporto di lavoro.