Sentenza Corte di Cassazione n° 5363 del 29 maggio 1998
Sezione Lavoro: caratteri del rapporto individuale in genere.
La presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese tra persone conviventi, legate da vincoli di parentela o affinità, opera anche quando l'attività lavorativa sia svolta a favore di una società di persone, che risulti composta da due soci. Nella specie la Corte cassa la sentenza del Pretore di Udine, che aveva ritenuto la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, senza prendere in esame né i rapporti di parentela e coniugio esistenti tra le presunte lavoratici subordinate ed i due soci né la dedotta gratuità della prestazione
.NOTA
Ancora una volta la Suprema Corte si pronuncia in tema di lavoro subordinato, ma questa volta in relazione a un'ipotesi di prestazioni rese tra persone legate da vincoli di parentela. In particolare ribadisce come vi siano degli indici che non possono essere trascurati per la qualificazione di un rapporto di lavoro; sottolinea come il pretore non avesse neppure preso in considerazione i rapporti di parentela e coniugio esistenti tra le presunte lavoratrici e i soci della S.n.c. e come la gratuità delle prestazioni fosse stata ritenuta inidonea ad escludere il rapporto di lavoro dipendente.
La Corte afferma, invece, ricordando i propri precedenti, che da un lato sussiste la presunzione di gratuità delle prestazioni lavorative rese tra persone conviventi, legate da vincoli di parentela, dall'altro che tale presunzione opera anche quando l'attività lavorativa sia svolta a favore di una società di persone, che risulti composta da due soci. Il principio conferma un orientamento consolidato in virtù del quale le prestazioni rese da parenti o congiunti o soggetti conviventi si presumono gratuite.
Va da sé che se la presunzione di gratuità non viene superata non sarà possibile addivenire ad alcun riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato. Il corrispettivo, infatti, è un elemento essenziale del rapporto di lavoro.
Al contrario laddove la presunzione di gratuità venga superata, sarà altresì necessario dimostrare anche la subordinazione.
In questi termini si ricorda che "… in caso di prestazioni lavorative di specie domestica, ove debba escludersi la presunzione di gratuità, operante quando le medesime intercorrono fra stretti congiunti ed abbiano come ambito consueto di svolgimento una comunità familiare caratterizzata dalla convivenza dei suoi componenti, non opera ipso iure una presunzione di contrario contenuto, indicativa cioè dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, per il cui riconoscimento è, invece, pur sempre necessaria la dimostrazione, da parte di colui che faccia valere diritti derivanti dal rapporto stesso, dei requisiti indefettibili dell'onerosità e della subordinazione".
Si ricorda che secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte la subordinazione va intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore.