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Sentenza Corte di Cassazione n° 4558 del 6 maggio 1999

Lavoro subordinato ed autonomo - Rapporto di lavoro giornaliero di direttore di testata editoriale - Carattere subordinato del rapporto

Ai fini dell'accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro, alla stregua di un criterio di effettività, devono ritenersi prevalenti, sull'assetto formale del rapporto contrattuale, le modalità di esecuzione dello stesso, quale indice dell'inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione di impresa.

Alla stregua di tale criterio è lavoratore subordinato il direttore di una testata giornalistica ove sia accertato, oltre allo svolgimento di un'attività pubblicistica, ancorché episodica e alla assunzione delle responsabilità esterne derivanti dalla legge, il continuativo esercizio delle responsabilità interne derivanti dalla preposizione, circa gli orientamenti e gli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda in collettivo, con gli altri collaboratori interni della testata.

In tal caso, qualora il lavoratore assolva nell'onere della prova, circa tali modalità della collaborazione, non osta all'accertamento della subordinazione il contenimento della soggezione del direttore al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o un periodico sia dalla preposizione al vertice dell'organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione.