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Sentenza Corte di Cassazione n° 3959 del 18 aprile 1998

La subordinazione non è esclusa dallo svolgimento delle mansioni con un certo grado di autonomia professionale (Sezione Lavoro, Pres. Amirante, Rel. Celentano)


M.P. e R.S., dopo aver lavorato come estetiste presso un centro gestito dalla società "Bellezze in ... forma", senza formale inquadramento, hanno chiesto al Pretore di Caserta di accertare la loro qualità di lavoratrici subordinate e di dichiarare l’illegittimità del licenziamento attuato nei loro confronti. L’azienda si è difesa sostenendo di aver avuto con esse un rapporto di lavoro autonomo, risoltosi consensualmente.

Il Pretore ha rigettato la domanda. In grado di appello il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha riformato la decisione di primo grado, dichiarando inefficaci i licenziamenti, con il diritto delle appellanti al ripristino dei rispettivi rapporti di lavoro; ha condannato anche la società al pagamento di tutte le retribuzioni maturate con rivalutazione e interessi.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n° 3959 del 18 aprile 1998) ha rigettato il ricorso dell’azienda, osservando che nel caso in esame, trattandosi di attività di tipo professionale, nella quale si verifica un’attenuazione dell’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro, il Tribunale ha correttamente accertato la subordinazione in base ad elementi indiziari, complementari e sussidiari, i quali, anche se privi di valore decisivo se individualmente considerati, ben possono essere valutati globalmente per stabilire la natura subordinata del rapporto: obbligo di rispetto di un orario, con il dovere di restare nel centro anche in assenza di clienti; obbligo di ricevere appuntamenti, di riscuotere il corrispettivo delle prestazioni e di versarlo alla titolare; compenso fisso mensile senza alcuna assunzione di rischio; impiego dei mezzi messi a disposizione dal centro, con inserimento nella organizzazione dello stesso.
I1 fatto che le lavoratrici non solo effettuassero i trattamenti, ma dessero consigli sul tipo di creme e di applicazioni, e decidessero le modalità applicative dei trattamenti stessi, non vale - ha affermato la Corte - a collocare il rapporto controverso nell'area del rapporto di lavoro autonomo, trattandosi di modalità operative tipiche della attività di estetista, modalità di per sé "neutre" in relazione alla natura autonoma o subordinata del rapporto.