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GRATUITA' DELLA PRESTAZIONE NEL LAVORO SUBORDINATO

(Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n° 3304 del 6 aprile 1999)

Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione: a tal fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata, fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici.

(Nella specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, sulla base delle specifiche circostanze di fatto emerse dall'istruttoria espletata, aveva ritenuto provato che il ricorrente, giornalista, aveva svolto a titolo gratuito l'attività, non a tempo pieno, di direzione di un notiziario politico edito da un gruppo consiliare presso un'assemblea regionale).

NOTA

Con questa sentenza la Cassazione afferma preliminarmente che ogni prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, con la conseguenza che l'ipotetica natura gratuita della prestazione deve risultare dalla eventuale finalità ideale alternativa a quella lucrativa.

Anche in passato si era potuto riscontrare il medesimo orientamento (Cass. n° 7148 del 29.8.87 e n° 447 del 21.1.88), che però non è rimasto costante. Infatti, la gratuità della prestazione è stata considerata insita nel tipo di rapporto.

In tal senso (Cass. n° 6173 del 15.11.88), non sussiste l'onere della prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ove l'assistenza, pur in presenza di vincoli di coniugio, parentela o affinità, sia prestata in favore di un soggetto invalido. Ancora, secondo Pretura di Asti del 23.9.88, il rapporto di lavoro fra familiari si presume gratuito; in altro caso il rapporto di lavoro familiare con cui un cugino presti la sua opera subordinata a favore di altro senza conviverci e senza avere comunanza di vita o di interessi non è da considerarsi rapporto di lavoro familiare a titolo gratuito (Cass. n° 1009 del 23.2.89).

Ancora secondo la Cassazione (n° 10872 del 6.12.96), il rapporto affectionis vel benevolentiae causa deve essere eccepito nella memoria difensiva.

Infine, per quel che riguarda le prestazioni svolte religionis causa le stesse devono ritenersi gratuite non essendovi titolo per la loro retribuzione (Pretura di Roma, 12.8.96).

Anche di recente, secondo la Cassazione (n° 7762 del 7.8.98) nel caso di saltuarie ed occasionali prestazioni di lavoro rese da un soggetto inserito come convivente in un gruppo familiare opera la presunzione di gratuità delle prestazioni.