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CONTENUTO ATTENUATO DELLA SUBORDINAZIONE NEL LAVORO GIORNALISTICO

Il vincolo è dato dall’inserimento continuativo del collaboratore nell’organizzazione dell’impresa

(Cassazione Sezione Lavoro n. 3272 del 27 marzo 1998, Pres. Pontrandolfi, Rel. Coletti).


C.M., giornalista pubblicista, ha lavorato per sei anni come corrispondente del quotidiano La Nazione da Sesto Fiorentino, senza essere inquadrato come dipendente, sin quando gli è stata comunicata la risoluzione del rapporto, definito dall’editore di "collaborazione autonoma".

Egli ha chiesto al Pretore di Firenze di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, di dichiarare il suo diritto al trattamento previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e di annullare il licenziamento.

Il Pretore ha accolto la domanda, annullando il licenziamento e ordinando la reintegrazione del giornalista nel posto di lavoro con la qualifica di corrispondente e il trattamento previsto dall’art. 12 del CNLG.

Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Firenze, che tra l’altro ha individuato, come indici della subordinazione del giornalista, i suoi contatti giornalieri con la redazione e l’esecuzione della prestazione secondo le istruzioni che gli venivano quotidianamente impartite sulle notizie da reperire e da approfondire, sui pezzi in corso di esecuzione e su quelli in preparazione, nonché il fatto che la redazione indicasse C.M. come persona con la quale mettersi in contatto a Sesto Fiorentino.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 3272 del 27 marzo 1998) ha rigettato il ricorso della Poligrafici Editoriale S.p.A., editore del quotidiano La Nazione, in quanto ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la sua decisione, applicando il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza secondo cui il vincolo della subordinazione assume nel lavoro giornalistico un contenuto attenuato, così da individuarsi soprattutto nell'inserimento continuativo del collaboratore nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa, essendo sufficiente il suo impegno permanente a porre le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro anche negli intervalli fra una prestazione e l'altra, in funzione di sue richieste variabili.

Tale elemento rappresenta quindi in questi casi - ha affermato la Corte - l'indice più significativo del vincolo di dipendenza, la cui sussistenza può essere esclusa solo nel caso in cui siano convenute singole, ancorché continuative, prestazioni in una sorta di successione di incarichi professionali.