Sentenza Corte di Cassazione Sezione Lavoro
n. 28162 del 20 dicembre 2005
L’indennità di trasferta rientra nella retribuzione ordinaria quando viene corrisposta ai trasferisti abituali perché inerisce strutturalmente alla loro prestazione lavorativa.
L’indennità
di trasferta rientra integralmente nella retribuzione ordinaria, ai fini della
determinazione delle spettanze per istituti contrattuali e per il t.f.r.,
quando essa viene corrisposta ai trasfertisti abituali.
Per i trasferisti di professione il disagio derivante dal fatto di operare
fuori sede è inerente strutturalmente alla prestazione lavorativa che sono
tenuti a dare e come tale viene retribuito con una voce specifica che fa parte
della loro retribuzione ordinaria, allo stesso modo in cui altri lavoratori
godono di voci retributive specifiche per altri generi di disagi o di rischio
che ineriscono alle loro rispettive prestazioni professionali.
Per il trasfertista occasionale, al contrario, il fatto di essere inviato occasionalmente ad operare fuori sede, ed il disagio che questo comporta, sono estranei alla normale prestazione cui è tenuto, e come tale deve essere remunerato (o almeno viene normalmente remunerato) con una voce retributiva a parte, anch’essa estranea alla retribuzione ordinaria.