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Sentenza Cassazione Sezione Lavoro n. 24700 del 24 novembre 2005
La sussistenza dell’impresa familiare, per il suo carattere residuale, non può ritenersi presunta – Deve essere dimostrata rigorosamente
Nell’ambito dell’istituto dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis cod. civ., caratterizzato dall’assenza di un vincolo societario e dalla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e la persona del capo, quale riconosciuto dai partecipanti in forza dell'anzianità e/o del suo maggiore apporto all’impresa, vanno distinti un aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare in riferimento ai vantaggi economici di ciascun partecipante all’impresa, e un aspetto esterno, nel quale ha rilevanza la figura del familiare imprenditore, effettivo gestore dell’impresa, che assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi, che potrebbe acquisire come forza lavoro dell’impresa familiare con la stipula di contratti di lavoro autonomo o subordinato.
L’istituto dell’impresa familiare come emerge dall’art. 230 bis cod. civ., il quale ne prevede l’applicabilità a condizione che non sia configurabile un diverso rapporto, ha, però, natura residuale o suppletiva, in quanto è diretto ad approntare una tutela minima e inderogabile a quei rapporti di lavoro che si svolgono negli aggregati familiari e che non siano riconducibili nello schema del rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
Ne consegue che ove venga dedotta e reclamata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non si può esigere da chi reclami tale sussistenza che egli in via preventiva dimostri che non vi sia stata una impresa familiare con il familiare – imprenditore per il solo fatto che la prestazione lavorativa si sia svolta nell’ambito di un aggregato familiare, posto che la sussistenza dell’impresa familiare, per il suo carattere residuale, non può ritenersi presunta, ma deve essere dimostrata rigorosamente o attraverso la produzione dell’atto negoziale intervenuto tra i familiari partecipanti o, quanto meno, in via presuntiva attraverso fatti univoci e concordanti non smentiti da una contraria prova testimoniale.