Sentenza Corte di Cassazione n° 2315 del 3 marzo 1998
IL SOCIO DI UNA COOPERATIVA PUO’ ESSERE RITENUTO LAVORATORE SUBORDINATO ANCHE QUANDO IL SUO LAVORO RIENTRA NELL’OGGETTO SOCIALE
Decisione della Suprema Corte contrastante con il prevalente orientamento giurisprudenziale
(Sezione Lavoro, Pres. Lanni, Rel. D’Agostino).
R.C. ed altri, dopo aver lavorato alle dipendenze de un’impresa di pulizie, titolare di un appalto della USL di Thiene, sono entrati a far parte, come soci, della cooperativa Padania Service a responsabilità limitata, subentrata nell’appalto ed hanno continuato a lavorare come addetti alle pulizie. Cessata l’attività essi si sono rivolti al Pretore di Thiene sostenendo che, pur avendo la qualità di soci, avevano lavorato presso la Padania Service in condizioni di subordinazione ed hanno chiesto la condanna della cooperativa al pagamento di somme per differenze di retribuzione e trattamento di fine rapporto.
La cooperativa si è difesa sostenendo che i ricorrenti non potevano essere considerati lavoratori subordinati, in quanto avevano la qualità di soci ed avevano prestato un’attività rientrante nell’oggetto sociale, costituito dall’assunzione di appalti per pulizie.
Il Pretore ha accolto le domande. La sua decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Vicenza, che ha ritenuto non incompatibile con la qualità di socio la prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze della cooperativa. Il Tribunale ha rilevato in particolare che la subordinazione doveva desumersi da numerosi elementi, tra i quali: la percezione da parte di lavoratori di un salario mensile fisso, oltre la gratifica natalizia, la fruizione delle ferie retribuite, l’obbligo di timbrare i cartellini orari, la soggezione al potere organizzativo e disciplinare degli organi direttivi della cooperativa.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della Padania Service dichiarando di non poter condividere il prevalente orientamento giurisprudenziale, espresso in numerose precedenti sue sentenze, secondo cui l'attività lavorativa dei soci di una cooperativa di produzione e lavoro svolta in conformità al patto sociale e diretta al perseguimento dei fini istituzionali della società, integrando adempimento del contratto di società per l'esercizio in comune dell'impresa collettiva, non è riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato, non rilevando in contrario che in relazione a detta attività i soci siano tenuti all'osservanza di orari predeterminati, percepiscano compensi commisurati alle giornate di lavoro e siano tenuti ad osservare direttive; sicché non dovrebbe riconoscersi in concreto un rapporto di lavoro subordinato se non in relazione a prestazioni rese dal socio lavoratore in attività estranee alle finalità istituzionali della società (Cass. 1079/91, Cass. 11381/92, Cass. 11328/94, Cass. 10391/96 e numerose altre).
Questa volta ha Corte ha dichiarato di non poter condividere la predetta giurisprudenza nella parte in cui deduce necessariamente ed automaticamente dallo svolgimento di prestazioni ricomprese nei fini istituzionali della cooperativa l'esclusione della natura subordinata del lavoro prestato dal socio.
A ben considerare - ha affermato la Corte - in linea di principio non sussiste alcuna insanabile contraddizione o incompatibilità tra la qualità di socio di cooperativa e la prestazione di lavoro subordinato, ancorché quest'ultima sia coincidente con le finalità sociali. Ancor meno sono ravvisabili divieti legislativi di carattere imperativo, ovvero presunzioni, semplici o assolute, nel senso indicato dalla citata giurisprudenza.
Vero è che in un campo ancora dominato dal principio dell'autonomia privata resta pur sempre indispensabile accertare quale è stata la comune intenzione delle parti all'atto della stipulazione del contratto e con quali modalità e comportamenti il rapporto si sia venuto svolgendo nel tempo.
In questo, come in altri settori, la qualificazione, in termini di autonomia o di subordinazione, del rapporto di lavoro, va pur sempre ricollegata, non già alla omogeneità o eterogeneità rispetto alle finalità sociali dell'attività prestata, bensì alla presenza o meno di quegli elementi che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, tradizionalmente valgono ad individuare il lavoro subordinato e a differenziarlo da quello autonomo: in particolare, al fine di verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro associativo ovvero di lavoro subordinato, occorre accertare se il corrispettivo dell'attività lavorativa escluda o meno un apprezzabile rischio, se colui che la esplica sia assoggettato al potere disciplinare e gerarchico della persona o dell'organo che assuma le scelte di fondo nell'organizzazione delle persone e dei beni, se il prestatore abbia un reale potere di controllo sulla gestione economica dell'impresa.
II Tribunale di Vicenza - ha affermato la Corte - si è correttamente attenuto a tali principi e con motivazione adeguata e razionale ha dato compiuta ragione della qualificazione del rapporto come lavoro subordinato, ponendo in rilievo: - che le modalità con le quali è sorto il rapporto con gli attuali resistenti (assorbimento da parte della Padania Service di detto personale, già in servizio presso altra che si occupava della pulizia dei locali della USL prima che subentrasse la ricorrente, subordinatamente all'acquisto della qualità di socio della cooperativa) dimostra che l'adesione alla società era stata strumentale al fine del mantenimento del posto di lavoro; - che i ricorrenti percepivano un salario mensile fisso, oltre alla retribuzione per ferie, festività e gratifica natalizia, come tutti i lavoratori subordinati; - che gli stessi erano tenuti a timbrare i cartellini di presenza ed erano soggetti a controllo da parte degli dirigenti della società; - che erano soggetti, altresì, al potere organizzativo e disciplinare degli organi direttivi della cooperativa.