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Sentenza Corte di Cassazione Sezione Lavoro

n. 21484 del 7 novembre 2005

L’agente si distingue dal procacciatore di affari per la continuitą e la stabilitą dell’incarico in base all’art. 1743 cod. civ.  

Caratteri distintivi del contratto di agenzia (nel quale il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 cod. civ. costituisce un elemento naturale) sono la continuitą e la stabilitą dell’attivitą dell’agente diretta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una zona, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo di osservare oltre alle norme di correttezza e di lealtą le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.

Correttamente quindi il giudice di merito ritiene insussistente un rapporto di tale natura quando, sulla base delle risultanze istruttorie come da lui incensurabilmente apprezzate, risulti solo una limitata attivitą di raccolta delle ordinazioni dei clienti, senza vincolo di stabilitą e in via del tutto episodica, idonea al pił a dar luogo al rapporto atipico del procacciatore di affari.

Quest’ultimo raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l’incarico, senza vincolo di stabilitą e in via del tutto occasionale.