Sentenza Cassazione, Sezione Lavoro n. 20886 del 5 ottobre 2007
PREVIDENZA – SOCIO DI S.R.L. – ISCRIZIONE NELLA GESTIONE – ATTIVITÀ PREVALENTE – ONERE DELL’INPS [art. 29 l. 160/75].
Colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolge attività di socio amministratore
e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con
carattere di abitualità e prevalenza; in caso di pluralità di iscrizioni, è onere dell'INPS decidere
sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Lecco il sig. B.M. espose che:
1. era inizialmente iscritto, quale amministratore della X. S.r.l., nella Gestione prevista dalla L. 8
agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26;
2. dal 1 gennaio 1997 si era iscritto anche nella Gestione IVS commercianti in qualità di socio
lavoratore (per la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203);
3. a seguito della trasformazione della X. S.r.l. in S.p.a. (dal 30 settembre 1999), era venuto meno
l'obbligo di questa seconda iscrizione, e le due iscrizioni erano divenute incompatibili:
dichiarando che la sua attività prevalente era quella di amministratore della Società, aveva chiesto
il mantenimento dell'iscrizione nella Gestione separata;
4. l'I.N.P.S., ritenendo la non incompatibilità tra le due iscrizioni, aveva notificato la cartella
esattoriale anche per i contributi relativi alla prima iscrizione (Gestione speciale I.V.S.).
Ciò premesso, B.M., propose innanzi al Tribunale di Lecco opposizione avverso la cartella
esattoriale.
Con sentenza del 18 settembre 2002 il Tribunale respinse l'opposizione. Con sentenza del 6
ottobre 2003 la Corte d'Appello di Milano respinse l'appello.
Premettendo che la questione in controversia è temporalmente limitata al periodo dal 1 gennaio
1997 al 30 settembre 1999, il giudicante osserva su un piano generale che la Gestione prevista
dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, ha la finalità di superare l'autonomia
patrimoniale delle società a responsabilità limitata, nelle ipotesi in cui il socio amministratore
svolga attività lavorativa. La Gestione separata prevista dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2,
comma 26, ha una duplice finalità: costituire una posizione previdenziale per attività svolta da
soggetti sprovvisti di apposita Cassa, e nel contempo assicurare contribuzione in relazione ad
attività produttiva di reddito riferibile a soggetti assicurati per altra attività.
Diversa è la funzione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, invocata dal
ricorrente; questa norma disciplina non l'ipotesi in cui il soggetto svolga due distinte attività fonti di
distinti redditi, bensì l'ipotesi in cui il soggetto svolga un'attività che, all'interno dell'impresa,
potrebbe condurre all'iscrizione all'una od all'altra Gestione: in questa ipotesi, la scelta di una ed
una sola fra le Gestioni astrattamente possibili è diretta ad evitare l'ingiusta duplicazione d'una
contribuzione riferibile ad una sola fonte di reddito.
Nel caso in esame, lo stesso B. ha dichiarato che egli svolgeva l'attività di amministratore della X.
S.r.l. con carattere di abitualità e prevalenza. Costituendo una confessione stragiudiziale, la
dichiarazione fa piena prova, non scalfita dalle prove dedotte in sede giudiziale.
Per la Cassazione di questa sentenza B.M. ha proposto ricorso, articolato in un unico motivo;
l'I.N.P.S. ha depositato procura; l'E.S.A.T.R.I. S.p.a. non si è costituito in giudizio.
Motivi della decisione
1. Denunciando violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, e
della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 202, 203 e 208, nonché insufficiente e
contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:
1.a. in base alla predetta normativa, il B. dal 1 gennaio 1997 risultava is critto in due differenti
posizioni previdenziali a favore dell'I.N.P.S.; la seconda iscrizione (nella gestione esercenti attività
commerciali), aveva determinato la doppia iscrizione; ciò, fino al 30 giugno 1999, quando, con la
trasformazione della X. S.r.l. in società per azioni, venne meno il suo obbligo di iscrizione
nell'elenco degli esercenti attività commerciale;
1.b. finalità della iscrizione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 non è la duplicazione di
iscrizioni, bensì l'estensione della copertura assicurativa previdenziale nei confronti di soggetti
esclusi da ogni obbligo assicurativo;
1.c. poiché il versamento di contributi legittima il trattamento pensionistico, il doppio versamento
da parte della stessa persona fisica per due gestioni assicurative a favore dello stesso istituto
previdenziale determinerebbe il diritto a due diretti trattamenti pensionistici (in contrasto, in via
generale, con i principi della previdenza pubblica); e determinerebbe, poi, la disparità di
trattamento fra due soggetti gestori di società a responsabilità limitata, l'uno socio lavoratore e
l'altro solo socio di capitale;
1.d. "se una persona esercita, in una o più imprese, attività commerciale ed artigiana, si deve
iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività
lavorativa"; l'amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio può essere
iscritto solo nella gestione (separata o commercianti) a cui sia riferibile l'attività (rispettivamente di
amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente;
1.e. ciò è conforme al disegno del legislatore, che, con l'iscrizione unitaria, ha previsto il criterio di
determinazione dell'iscrizione, costituito dall'attività prevalente; questo stesso criterio, introdotto
solo con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, ipotizza la possibilità dello svolgimento di due attività
(amministratore e socio d'opera);
1.f. la stessa circolare I.N.P.S. 15 febbraio 1999 n. 32 e la nota del Ministero del Lavoro del 23
dicembre 1999 prevedono che sono assicurabili solo coloro che partecipano al lavoro aziendale con
abitualità e prevalenza, restando esclusi i soci la cui prestazione lavorativa non presenti questi
caratteri;
1.g. se l'attività prevalente legittima l'iscrizione nell'una o nell'altra gestione, come indicato nella L.
23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, l'affermazione della sentenza impugnata è
contraddittoria; l'I.N.P.S. avrebbe dovuto accertare l'attività prevalente, determinando a quale
gestione il richiedente avrebbe dovuto essere iscritto; se i soggetti in possesso dei requisiti
prescritti dalla legge, dovessero iscriversi in entrambe le gestioni, la determinazione dell'I.N.P.S.
(prevista dalla legge) di accertare la prevalenza, non avrebbe significato; nè significato avrebbe
l'impugnazione dell'atto dell'Istituto da parte del soggetto interessato;
1.h. poichè è funzione dell'Istituto accertare l'attività prevalente, la dichiarazione del B. (che questi
aveva formulato solo in via "precauzionale", come atto dovuto, in quanto espressione d'un obbligo
imposto dalla legge per la domanda di iscrizione per i soci lavoratori delle società a responsabilità
limitata) non poteva avere (come erroneamente ritenuto dal giudicante) valore confessorio;
1.i. anche nelle leggi istitutive dei sistemi previdenziali per altre tipologie di attività lavorative,
l'obbligatorietà dell'iscrizione è prevista solo ove l'attività svolta sia prevalente.
2. Il ricorso è fondato.
3. E' da premettere che 3.a. la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, dispone quanto segue:
"A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata,
presso l'I.N.P.S., e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di
lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 49, comma 1, nonché i titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al citato Testo Unico, art. 49, comma 2,
lett. a, e gli incaricati di vendita a domicilio.....";
3.b. la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, sostituendo la L. 3 giugno 1975, n. 160,
art. 29, comma 1, dispone quanto segue:
"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.
22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano
in possesso dei seguenti requisiti: a. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere
dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e
dei componenti la famiglia.....; b. abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli
oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.....; c. partecipino personalmente al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza; d. siano in possesso ..... di licenze od autorizzazioni e siano
iscritti in albi, registri o ruoli";
3.c. la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 dispone quanto segue: "Qualora i soggetti
di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie
attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi
dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all'I.N.P.S.
decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente". 4. Sul piano
letterale è da osservare che:
4.a. la prima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26) riguarda i soggetti che esercitino,
per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo; la L. n. 662 del
1996, art. 1, comma 203, riguarda gli esercenti attività commerciale; la L. n. 662 del 1996, art. 1,
comma 208 della riguarda i lavoratori autonomi che esercitino contemporaneamente, anche in
un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione
obbligatoria;
4.b. questa terza disposizione disciplina una situazione più generale, che, pur riguardando gli
esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento, anche nell'ambito d'una pluralità di
imprese ("anche in un'unica impresa"), di attività assoggettabili ad ogni forma di assicurazione
obbligatoria ("diverse forme");
4.c. nell'ampio spazio delineato dalla lettera di questa disposizione rientra anche la situazione
disciplinata dalla prima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26): i soggetti che
esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo; anche a
questi soggetti è pertanto applicabile l'indicato art. 1, comma 208: l'iscrizione nell'assicurazione
prevista per l'attività alla quale essi dedicano personalmente l'opera professionale in misura
prevalente.
5. Da ciò, la funzione della disposizione: risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a
diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione
prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in
misura prevalente), evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti
assicurativi.
Il criterio unificante della "prevalenza" trova corrispondenza nei requisiti previsti, nell'ambito della
stessa normativa (art. 1, comma 203), per l'iscrizione di coloro che esercitino attività commerciale
(il carattere di abitualità e di prevalenza).
6. Ogni attività che rientra nell'ampio spazio delineato dall'art. 1, comma 208 ("i soggetti di cui ai
precedenti commi") resta assoggettata al criterio unificante della prevalenza: un obbligo di
iscrizione, previsto dall'art. 1, comma 203 e non assoggettato a tale criterio non è ipotizzabile.
Di conseguenza, colui che chieda l'iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale ex L.
23 dicembre 1996, n. 662 (ove, peraltro, si presuppone che l'attività esercitata abbia il carattere
della "prevalenza": comma 203), è assoggettato, nello svolgimento d'una pluralità di attività, al
criterio della prevalenza.
7. Il carattere della prevalenza, costituendo criterio unificante, è (in se stesso) negazione della
compatibilità della pluralità di iscrizioni.
8. Nei confronti dell'iscrizione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203,
"forma diversa di assicurazione obbligatoria" è anche quella disciplinata dalla "gestione separata"
prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.
Anche fra queste due forme di iscrizione sussiste incompatibilità. 9. Il reiterato preoccupato
riferimento, della sentenza impugnata, al "reddito" quale finalità della contribuzione e della
disposta prevalenza, ed in particolare la ritenuta differenziazione fra la "situazione di coloro che
svolgono due attività egualmente fonte di reddito" e "la posizione di coloro che lavorano all'interno
di un'impresa la cui attività potrebbe determinare l'iscrizione sia alla gestione artigiani che a quella
commercianti", non ha fondamento normativo (nè letterale nè funzionale).
Ed invero, come la prima, anche la seconda (ipotizzata) "situazione" (ove le attività con i
conseguenti redditi si possono svolgere "anche" nell'ambito d'una pluralità di imprese) è costituita
(a differenza di quanto negato dal giudicante) da "due attività egualmente fonte di reddito"; di
conseguenza, "il pericolo d'una duplice contribuzione a fronte d'una sola fonte di reddito" non
sussiste (sussiste invero la necessità - come il ricorrente riconosce, p. 13, di sommare i redditi).
10. La dichiarazione (formulata dal B. nella richiesta di iscrizione nell'elenco degli esercenti attività
commerciale ex L. n. 662 del 1996) di svolgere la sua attività con carattere di abitualità e
prevalenza, in quanto domanda di iscrizione per i soci lavoratori delle società a responsabilità
limitata, è adempimento d'un obbligo di legge (nè il suo oggetto è un fatto da far valere contro il
dichiarante). Pertanto il suo ritenuto valore confessorio non sussiste.
10. E' da affermare quanto segue:
"In applicazione della Legge 3 giugno 1975 n. 160, art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. 23
dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, colui che nell'ambito d'una società a responsabilità
limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere
iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza;
nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'I.N.P.S. decidere
sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente". 11. Il ricorso deve essere
accolto. Con la Cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di
merito, che applicherà l'indicato principio (sub "10"), nel contempo provvedendo a regolare le
spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia alla Corte d'Appello
di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2007.