Torna a Massime e Sentenze

Sentenza Cassazione, Sezione Lavoro n. 20886 del 5 ottobre 2007

 

PREVIDENZA – SOCIO DI S.R.L. – ISCRIZIONE NELLA GESTIONE – ATTIVITÀ PREVALENTE – ONERE DELL’INPS [art. 29 l. 160/75].

 

Colui che nell'ambito di una società a responsabilità limitata svolge attività di socio amministratore

e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con

carattere di abitualità e prevalenza; in caso di pluralità di iscrizioni, è onere dell'INPS decidere

sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente.

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso al Tribunale di Lecco il sig. B.M. espose che:

1. era inizialmente iscritto, quale amministratore della X. S.r.l., nella Gestione prevista dalla L. 8

agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26;

2. dal 1 gennaio 1997 si era iscritto anche nella Gestione IVS commercianti in qualità di socio

lavoratore (per la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203);

3. a seguito della trasformazione della X. S.r.l. in S.p.a. (dal 30 settembre 1999), era venuto meno

l'obbligo di questa seconda iscrizione, e le due iscrizioni erano divenute incompatibili:

dichiarando che la sua attività prevalente era quella di amministratore della Società, aveva chiesto

il mantenimento dell'iscrizione nella Gestione separata;

4. l'I.N.P.S., ritenendo la non incompatibilità tra le due iscrizioni, aveva notificato la cartella

esattoriale anche per i contributi relativi alla prima iscrizione (Gestione speciale I.V.S.).

Ciò premesso, B.M., propose innanzi al Tribunale di Lecco opposizione avverso la cartella

esattoriale.

Con sentenza del 18 settembre 2002 il Tribunale respinse l'opposizione. Con sentenza del 6

ottobre 2003 la Corte d'Appello di Milano respinse l'appello.

Premettendo che la questione in controversia è temporalmente limitata al periodo dal 1 gennaio

1997 al 30 settembre 1999, il giudicante osserva su un piano generale che la Gestione prevista

dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, ha la finalità di superare l'autonomia

patrimoniale delle società a responsabilità limitata, nelle ipotesi in cui il socio amministratore

svolga attività lavorativa. La Gestione separata prevista dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2,

comma 26, ha una duplice finalità: costituire una posizione previdenziale per attività svolta da

soggetti sprovvisti di apposita Cassa, e nel contempo assicurare contribuzione in relazione ad

attività produttiva di reddito riferibile a soggetti assicurati per altra attività.

Diversa è la funzione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, invocata dal

ricorrente; questa norma disciplina non l'ipotesi in cui il soggetto svolga due distinte attività fonti di

distinti redditi, bensì l'ipotesi in cui il soggetto svolga un'attività che, all'interno dell'impresa,

potrebbe condurre all'iscrizione all'una od all'altra Gestione: in questa ipotesi, la scelta di una ed

una sola fra le Gestioni astrattamente possibili è diretta ad evitare l'ingiusta duplicazione d'una

contribuzione riferibile ad una sola fonte di reddito.

Nel caso in esame, lo stesso B. ha dichiarato che egli svolgeva l'attività di amministratore della X.

S.r.l. con carattere di abitualità e prevalenza. Costituendo una confessione stragiudiziale, la

dichiarazione fa piena prova, non scalfita dalle prove dedotte in sede giudiziale.

Per la Cassazione di questa sentenza B.M. ha proposto ricorso, articolato in un unico motivo;

l'I.N.P.S. ha depositato procura; l'E.S.A.T.R.I. S.p.a. non si è costituito in giudizio.

 

Motivi della decisione

1. Denunciando violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, e

della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 202, 203 e 208, nonché insufficiente e

contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che:

1.a. in base alla predetta normativa, il B. dal 1 gennaio 1997 risultava is critto in due differenti

posizioni previdenziali a favore dell'I.N.P.S.; la seconda iscrizione (nella gestione esercenti attività

commerciali), aveva determinato la doppia iscrizione; ciò, fino al 30 giugno 1999, quando, con la

trasformazione della X. S.r.l. in società per azioni, venne meno il suo obbligo di iscrizione

nell'elenco degli esercenti attività commerciale;

1.b. finalità della iscrizione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662 non è la duplicazione di

iscrizioni, bensì l'estensione della copertura assicurativa previdenziale nei confronti di soggetti

esclusi da ogni obbligo assicurativo;

1.c. poiché il versamento di contributi legittima il trattamento pensionistico, il doppio versamento

da parte della stessa persona fisica per due gestioni assicurative a favore dello stesso istituto

previdenziale determinerebbe il diritto a due diretti trattamenti pensionistici (in contrasto, in via

generale, con i principi della previdenza pubblica); e determinerebbe, poi, la disparità di

trattamento fra due soggetti gestori di società a responsabilità limitata, l'uno socio lavoratore e

l'altro solo socio di capitale;

1.d. "se una persona esercita, in una o più imprese, attività commerciale ed artigiana, si deve

iscrivere in una delle due gestioni previdenziali, sommando entrambi i redditi della sua attività

lavorativa"; l'amministratore di società che opera anche in forza del rapporto di socio può essere

iscritto solo nella gestione (separata o commercianti) a cui sia riferibile l'attività (rispettivamente di

amministratore o di socio) che debba ritenersi prevalente;

1.e. ciò è conforme al disegno del legislatore, che, con l'iscrizione unitaria, ha previsto il criterio di

determinazione dell'iscrizione, costituito dall'attività prevalente; questo stesso criterio, introdotto

solo con la L. 23 dicembre 1996, n. 662, ipotizza la possibilità dello svolgimento di due attività

(amministratore e socio d'opera);

1.f. la stessa circolare I.N.P.S. 15 febbraio 1999 n. 32 e la nota del Ministero del Lavoro del 23

dicembre 1999 prevedono che sono assicurabili solo coloro che partecipano al lavoro aziendale con

abitualità e prevalenza, restando esclusi i soci la cui prestazione lavorativa non presenti questi

caratteri;

1.g. se l'attività prevalente legittima l'iscrizione nell'una o nell'altra gestione, come indicato nella L.

23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, l'affermazione della sentenza impugnata è

contraddittoria; l'I.N.P.S. avrebbe dovuto accertare l'attività prevalente, determinando a quale

gestione il richiedente avrebbe dovuto essere iscritto; se i soggetti in possesso dei requisiti

prescritti dalla legge, dovessero iscriversi in entrambe le gestioni, la determinazione dell'I.N.P.S.

(prevista dalla legge) di accertare la prevalenza, non avrebbe significato; nè significato avrebbe

l'impugnazione dell'atto dell'Istituto da parte del soggetto interessato;

1.h. poichè è funzione dell'Istituto accertare l'attività prevalente, la dichiarazione del B. (che questi

aveva formulato solo in via "precauzionale", come atto dovuto, in quanto espressione d'un obbligo

imposto dalla legge per la domanda di iscrizione per i soci lavoratori delle società a responsabilità

limitata) non poteva avere (come erroneamente ritenuto dal giudicante) valore confessorio;

1.i. anche nelle leggi istitutive dei sistemi previdenziali per altre tipologie di attività lavorative,

l'obbligatorietà dell'iscrizione è prevista solo ove l'attività svolta sia prevalente.

2. Il ricorso è fondato.

 

3. E' da premettere che 3.a. la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, dispone quanto segue:

"A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita gestione separata,

presso l'I.N.P.S., e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di

lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 49, comma 1, nonché i titolari di

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al citato Testo Unico, art. 49, comma 2,

lett. a, e gli incaricati di vendita a domicilio.....";

3.b. la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, sostituendo la L. 3 giugno 1975, n. 160,

art. 29, comma 1, dispone quanto segue:

"L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.

22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano

in possesso dei seguenti requisiti: a. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere

dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e

dei componenti la famiglia.....; b. abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli

oneri ed i rischi relativi alla sua gestione.....; c. partecipino personalmente al lavoro aziendale con

carattere di abitualità e prevalenza; d. siano in possesso ..... di licenze od autorizzazioni e siano

iscritti in albi, registri o ruoli";

3.c. la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 dispone quanto segue: "Qualora i soggetti

di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie

attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi

dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente; spetta all'I.N.P.S.

decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente". 4. Sul piano

letterale è da osservare che:

4.a. la prima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26) riguarda i soggetti che esercitino,

per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo; la L. n. 662 del

1996, art. 1, comma 203, riguarda gli esercenti attività commerciale; la L. n. 662 del 1996, art. 1,

comma 208 della riguarda i lavoratori autonomi che esercitino contemporaneamente, anche in

un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione

obbligatoria;

4.b. questa terza disposizione disciplina una situazione più generale, che, pur riguardando gli

esercenti attività commerciale, coinvolge lo svolgimento, anche nell'ambito d'una pluralità di

imprese ("anche in un'unica impresa"), di attività assoggettabili ad ogni forma di assicurazione

obbligatoria ("diverse forme");

4.c. nell'ampio spazio delineato dalla lettera di questa disposizione rientra anche la situazione

disciplinata dalla prima disposizione (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26): i soggetti che

esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo; anche a

questi soggetti è pertanto applicabile l'indicato art. 1, comma 208: l'iscrizione nell'assicurazione

prevista per l'attività alla quale essi dedicano personalmente l'opera professionale in misura

prevalente.

5. Da ciò, la funzione della disposizione: risolvere la pluralità (di attività autonome assoggettabili a

diverse forme di assicurazione obbligatoria) in un unico rapporto assicurativo (l'assicurazione

prevista per l'attività alla quale il soggetto dedica personalmente la sua opera professionale in

misura prevalente), evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di rapporti

assicurativi.

Il criterio unificante della "prevalenza" trova corrispondenza nei requisiti previsti, nell'ambito della

stessa normativa (art. 1, comma 203), per l'iscrizione di coloro che esercitino attività commerciale

(il carattere di abitualità e di prevalenza).

6. Ogni attività che rientra nell'ampio spazio delineato dall'art. 1, comma 208 ("i soggetti di cui ai

precedenti commi") resta assoggettata al criterio unificante della prevalenza: un obbligo di

iscrizione, previsto dall'art. 1, comma 203 e non assoggettato a tale criterio non è ipotizzabile.

Di conseguenza, colui che chieda l'iscrizione nell'elenco degli esercenti attività commerciale ex L.

23 dicembre 1996, n. 662 (ove, peraltro, si presuppone che l'attività esercitata abbia il carattere

della "prevalenza": comma 203), è assoggettato, nello svolgimento d'una pluralità di attività, al

criterio della prevalenza.

7. Il carattere della prevalenza, costituendo criterio unificante, è (in se stesso) negazione della

compatibilità della pluralità di iscrizioni.

8. Nei confronti dell'iscrizione prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203,

"forma diversa di assicurazione obbligatoria" è anche quella disciplinata dalla "gestione separata"

prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26.

Anche fra queste due forme di iscrizione sussiste incompatibilità. 9. Il reiterato preoccupato

riferimento, della sentenza impugnata, al "reddito" quale finalità della contribuzione e della

disposta prevalenza, ed in particolare la ritenuta differenziazione fra la "situazione di coloro che

svolgono due attività egualmente fonte di reddito" e "la posizione di coloro che lavorano all'interno

di un'impresa la cui attività potrebbe determinare l'iscrizione sia alla gestione artigiani che a quella

commercianti", non ha fondamento normativo (nè letterale nè funzionale).

Ed invero, come la prima, anche la seconda (ipotizzata) "situazione" (ove le attività con i

conseguenti redditi si possono svolgere "anche" nell'ambito d'una pluralità di imprese) è costituita

(a differenza di quanto negato dal giudicante) da "due attività egualmente fonte di reddito"; di

conseguenza, "il pericolo d'una duplice contribuzione a fronte d'una sola fonte di reddito" non

sussiste (sussiste invero la necessità - come il ricorrente riconosce, p. 13, di sommare i redditi).

10. La dichiarazione (formulata dal B. nella richiesta di iscrizione nell'elenco degli esercenti attività

commerciale ex L. n. 662 del 1996) di svolgere la sua attività con carattere di abitualità e

prevalenza, in quanto domanda di iscrizione per i soci lavoratori delle società a responsabilità

limitata, è adempimento d'un obbligo di legge (nè il suo oggetto è un fatto da far valere contro il

dichiarante). Pertanto il suo ritenuto valore confessorio non sussiste.

10. E' da affermare quanto segue:

"In applicazione della Legge 3 giugno 1975 n. 160, art. 29, comma 1, come sostituito dalla L. 23

dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, colui che nell'ambito d'una società a responsabilità

limitata svolga attività di socio amministratore e di socio lavoratore ha l'obbligo di chiedere

iscrizione nella gestione in cui svolge l'attività con carattere di abitualità e prevalenza;

nell'incompatibile coesistenza delle due corrispondenti iscrizioni, è onere dell'I.N.P.S. decidere

sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente". 11. Il ricorso deve essere

accolto. Con la Cassazione della sentenza, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di

merito, che applicherà l'indicato principio (sub "10"), nel contempo provvedendo a regolare le

spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia alla Corte d'Appello

di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2007.