Sentenza Corte di Cassazione n° 16904 del 1998
Senza l’autorizzazione della magistratura, l’accesso nelle abitazioni dei lavoratori da parte degli ispettori del lavoro o previdenziali è vietato, anche con l’assenso degli interessati.
Questo indirizzo è stato ribadito con la sentenza della Suprema Corte n° 16904/98, in relazione ai limiti delle verifiche fiscali, ma può essere mutuato per le ispezioni del lavoro.
La Suprema Corte ha ricordato che la normativa vigente sulle ispezioni fiscali non permette all’accertatore di travalicare il diritto dell’inviolabilità del domicilio, principio tutelato dall’articolo 14 della Costituzione.
Tale divieto, sempre secondo la Cassazione, è operante anche quando l’accesso sia attivato con il consenso dell’interessato; consenso spesso dato per il timore che un diniego inasprisca la verifica.
Le conseguenze giuridiche di un’eventuale violazione del divieto sono la nullità degli atti relativi.Nel caso delle ispezioni del lavoro, gli accessi nelle abitazioni sono spesso attivati al fine di raccogliere notizie da parte dei lavoratori sui rapporti di lavoro cessati:
le relative dichiarazioni, raccolte dagli ispettori, in relazione all’indirizzo sopra citato, devono ritenersi nulle e quindi come non acquisite.
Non è più sufficiente l'autorizzazione del capo ufficio alla Guardia di Finanza o degli ufficiali finanziari che intendano effettuare controlli in esercizi di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali situate in locali adibiti anche ad uso abitativo.
La sentenza n°16904 della Corte di cassazione sancisce, infatti, la nullità, per violazione di legge, di tutti gli atti amministrativi conseguenti un controllo effettuato senza l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, come stabilito dall'art.52 del DPR 633 del 1972.
La nullità si determina anche quando il contribuente, a seguito dei richiami dell'Amministrazione finanziaria circa le conseguenze derivanti dal rifiuto ad esibire la documentazione richiesta, manifesti l'assenso all'accesso.
Nei locali adibiti esclusivamente ad abitazione, poi, l'accesso può avvenire soltanto in presenza di gravi indizi di violazione ed allo scopo di reperire documenti e prove.
Non sarà mai nullo, però, un accertamento effettuato in locali dichiarati ad uso abitativo ma utilizzati, dal contribuente per lo svolgimento di attività commerciali, agricole o professionale
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