I particolari connotati della subordinazione nel lavoro a domicilio
Secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la sussistenza di un rapporto di lavoro a domicilio subordinato, secondo la previsione contenuta nella legge 877 del 1973, non è esclusa dall'iscrizione del lavoratore nell'albo delle imprese artigiane (Cass. 15 febbraio 1997, n.1433 e numerose altre).
E' scomparsa, infatti, dal testo della legge vigente l'indicazione contenuta nell'art. 1 ultimo comma della legge 264 del 13 marzo 1958, secondo la quale: "Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956 n.850, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente".
Per quanto riguarda più in generale il concetto della subordinazione nel rapporto di lavoro a domicilio, la giurisprudenza consolidata della Corte è da tempo ferma nel ritenere che la stessa (denominata: subordinazione tecnica, speciale o attenuata) assume connotati particolari e si configura in modo diverso e derogatorio rispetto alla più ampia nozione di cui all’ art. 2094 codice civile. In questo tipo di rapporto, in particolare, la prestazione lavorativa si esplica come energia utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno della organizzazione produttiva, cosicché il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall'elemento della collaborazione, inteso come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell'impresa, quanto da quello, tipico, dell'inserimento dell'attività lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento ancorché esterno. Perché tale condizione si realizzi è sufficiente che il lavoratore esegua con una certa continuità lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all'interno dell'azienda, sotto le direttive dell'imprenditore.
Ciò non comporta, però, che le direttive circa le modalità di esecuzione della lavorazione debbano specifiche e reiterate, essendo, invece, sufficiente, secondo i casi, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte; né comporta che i controlli siano continui ed immanenti, essendo questi - non previsti espressamente dalla legge, incongrui stante la natura del rapporto e comunque antieconomici - sostituibili con la verifica "ex post" della buona riuscita della lavorazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 1676 del 17 febbraio 1998, Pres. Lanni, Rel. Filadoro).