L’iscrizione del prestatore d’opera all’albo delle imprese artigiane non esclude la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio
Quando la sua attività sia inserita nel ciclo produttivo dell’azienda committente
(Cassazione Sezione Lavoro n. 14120 del 15 dicembre 1999, Pres. Trezza, Rel. Dell’Anno)
Il lavoro subordinato a domicilio disciplinato dalla legge 18.12.1973 n. 877 realizza una forma di decentramento produttivo caratterizzata dal fatto che l’oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato, ma come energie lavorative utilizzate in funzione complementare e sostitutiva del lavoro eseguito all’interno dell’azienda; peraltro, il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall’elemento della collaborazione, intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell’impresa, quanto da quello, tipico, dell’inserimento dell’attività lavorativa nel ciclo produttivo della azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno.
E perché tale condizione si realizzi, è sufficiente che il lavoratore esegua lavorazioni analoghe ovvero complementari a quelle eseguite all’interno dell’azienda, sotto le direttive dell’imprenditore, le quali non devono necessariamente essere specifiche e reiterate, essendo sufficiente, secondo le circostanze, che esse siano inizialmente impartite una volta per tutte, mentre i controlli possono anche limitarsi alla verifica della buona riuscita della lavorazione.
In questo quadro è riscontrabile la diversa fattispecie del lavoro autonomo allorché sia presente, presso il soggetto cui l’imprenditore commette una determinata opera, una distinta organizzazione, a proprio rischio, dei mezzi produttivi e una struttura imprenditoriale, non essendo peraltro sufficiente, a tale fine, la mera iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.
Né vale a escludere la forma attenuata della subordinazione come configurata dalla legge stessa come species derogatoria rispetto al genus delineato dall’articolo 2094 del codice civile, la mancanza di continuità delle prestazioni e lo svolgimento di attività per più committenti .