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Sentenza Corte di Cassazione n° 12634 del 15 novembre 1999

Lavoro autonomo e subordinato: autonomia e subordinazione - indici - volontà delle parti - potere gerarchico e direttivo del datore di lavoro - rilevanza.

Solo qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente focalizzabile, a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, è dato fare riferimento a criteri sussidiari, e quindi all'oggetto della prestazione, all'organizzazione dell'impresa, alla incidenza del rischio, all'inserimento del lavoratore nell'impresa, al sistema di retribuzione, all'esistenza di un orario di lavoro, alla collaborazione e alla continuità della prestazione. Il tutto, poi, valutato in prospettiva della volontà delle parti, manifestata espressamente ovvero in modo implicito.

NOTA

La sentenza in esame costituisce un intervento della Suprema Corte diretto a definire il "modus operandi" che deve essere seguito al fine di accertare la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro.

La Corte censura il ragionamento condotto dai giudici di merito per giungere alla qualificazione del rapporto come subordinato, rilevando come questi ultimi abbiano omesso di effettuare una rigorosa indagine sui requisiti che preliminarmente debbono essere indagati al fine di accertare la sussistenza della subordinazione etero-direzionale e volontà delle parti risolvendo la delicata questione oggetto di controversia sulla base di aspetti del tutto marginali dell'attività lavorativa dei soggetti (quali lo svolgimento delle mansioni in normali orari di ufficio, con mezzi propri dell'impresa e nell'esercizio di funzioni pressoché analoghe a quelle di altri lavoratori dell'azienda in rapporto di subordinazione, le modalità di esecuzione del lavoro con squadre includenti sempre altro personale dipendente), elementi di cui si può tenere conto solo qualora l'indagine preliminare di cui sopra non porti a risultati certi.