Illeciti amministrativi commessi da società di persone - La sanzione va applicata alla persona fisica autrice del fatto e non agli altri soci, con l’eventuale responsabilità solidale della società -
(Cassazione Sezione Lavoro n. 12459 del 10 dicembre 1998, Pres. Buccarelli, Rel. Stile)
Nella disciplina delle infrazioni amministrative, di cui alla L. 24.11.1981 n.689, i soci di una società di persone non possono essere assoggettati a sanzioni in base a tale loro qualità, perché la pena pecuniaria deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto, con l'eventuale responsabilità solidale della società.
Ne discende che, in tema di illeciti amministrativi, compiuti nell'interesse di una società in accomandita semplice, in forza dell'art. 3 della legge, alla cui stregua "...ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa" , risponde dell'illecito, se consistente in un comportamento attivo, il singolo socio che lo ha posto in essere, senza che sia invocabile, al fine di ritenere la responsabilità di tutti i soci, ed, in specie, dei soci accomandatari, l'art. 2313 c.c., posto che tale norma delinea per il singolo socio la responsabilità civile, conseguente ad obbligazione della società (anche quale contenuto di eventuale sanzione amministrativa), responsabilità che, unitaria, resta divisa per il numero dei soci, secondo le modalità, fissate nell'art. cit.; ma non prevede la diretta responsabilità di ogni singolo socio per eventuali obbligazioni, anche amministrative. Ove, invece, la violazione amministrativa sia integrata da un'omissione, rispondono di essa i soci ai quali è stata attribuita l'amministrazione della società (art. 2319 c.c.).
Più precisamente, il principio che la responsabilità per le sanzioni amministrative è personale e che quindi della singola violazione risponde la persona fisica autore dell’illecito, salva la responsabilità solidale della società (artt. 3 e 6 L. n.689 del 1981), comporta conseguenze applicative che possono differire a seconda della natura della condotta illecita per cui è comminata la sanzione amministrativa; se, infatti, per la violazione di legge è richiesto un comportamento positivo, la responsabilità della condotta illecita ricade solo su chi materialmente l'ha messa in essere, salvo, naturalmente, l'eventuale concorso morale o materiale di altre persone fisiche, e in particolare di altri amministratori, da provarsi da parte dell'autorità irrogatrice della sanzione; qualora, invece, sia in questione un comportamento omissivo, come il mancato versamento alle scadenze previste dalla legge dei contributi previdenziali dovuti per un lavoratore dipendente, rileva il dovere di provvedere incombente personalmente su ciascuno dei soci aventi il potere di amministrare la società (salva l'eventuale prova dell'esistenza di un amministratore preposto in via esclusiva alla gestione del personale e all'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti).