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Sentenza Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 12261 del 10 giugno 2005
L’associazione in partecipazione si distingue dal rapporto di lavoro subordinato per il diritto dell’associato al rendiconto e per la sua esposizione al rischio di impresa. La mancanza di questi elementi comporta la subordinazione
In tema di distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato e contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili dell’impresa, la riconducibilità del rapporto all’uno od all’altro degli schemi predetti esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, degli elementi che caratterizzano i due contratti.
In proposito va tenuto conto, che, mentre l’associazione in partecipazione implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante e l’esistenza per l’associato di un rischio d’impresa, il rapporto di lavoro subordinato implica un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell’associante di impartire direttive ed istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare della persona o dell’organo che assume le scelte di fondo dell’organizzazione dell’azienda.
Poiché nello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato le generali modalità dell’attività ed in particolare gli orari e le direttive possono presentare (a seconda dei aspetti del concreto rapporto, come la natura intellettuale delle mansioni ed il livello nell’ambito dell’azienda) sfumature molto attenuate, ai fini della differenziazione con l’associazione in partecipazione assumono rilievo determinante i fatti che emergono come caratteristiche necessarie dell’associazione ed estranei al modulo normativo del lavoro subordinato (art. 2094 cod. civ.): il diritto dell’associato al rendiconto e la sensibilità al rischio di impresa.
Queste
caratteristiche, essendo parte integrante dell’astratto modulo normativo
dell’associazione, non possono essere assenti nel concreto contingente
relativo rapporto. Anche se la presenza di questi due determinanti elementi nel
contingente rapporto non consente (a rigore) di escludere il lavoro
subordinato, è la loro assenza che (con l’esclusione
dell’associazione in partecipazione) impone di affermarlo.
Importante sentenza della Corte di Cassazione in tema di distinzione tra contratto di associazione in partecipazione e lavoro subordinato: nell’associazione in partecipazione la mancanza di elementi quali l’esposizione dell’associato al rischio d’impresa ed il diritto ad un rendiconto periodico comporta il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato.
La stipula del contratto di associazione in partecipazione era seguita al licenziamento del dipendente stesso alcuni anni addietro. Nel caso esaminato dalla Corte il lavoratore aveva integralmente mantenuto le proprie mansioni avendo il compito, sia durante il rapporto di lavoro subordinato sia in vigenza del contratto di associazione in partecipazione, di sovrintendere al funzionamento del laboratorio di analisi della Società.
In seguito al
successivo recesso comunicato dalla Società il lavoratore si era, quindi,
rivolto al giudice per il riconoscimento della natura subordinata del suo
rapporto anche per il periodo susseguente la stipula del contratto di
associazione.
Nel caso di
specie