Sentenza Corte di Cassazione Sezione Lavoro n° 11885 del 23.11.1998
(Pres. Dell’Anno, Rel. Putaturo Donati)
LA SUBORDINAZIONE SI PUÒ CONFIGURARE ANCHE NEL CASO DI SCRITTURA ARTISTICA, OVE IL CONTRATTO COMPORTI L’INSERIMENTO NELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DEL DATORE DI LAVORO - In particolare quando si tratti di prestazioni scarsamente creative come: alzarsi, ridere, scherzare, applaudire, cambiare posto, partecipare a giochi nell’ambito di un programma televisivo.
A.C. ha concluso con la RAI un contratto di scrittura artistica, che prevedeva il suo trattamento come collaboratrice autonoma. Ella ha chiesto al Pretore di Roma di accertare tra l’altro che, contrariamente a quanto indicato nel contratto, ella aveva lavorato in condizioni di subordinazione e pertanto aveva diritto all’applicazione del contratto collettivo di settore e alle relative differenze di retribuzione. Il Pretore ha sentito alcuni testi i quali hanno riferito che la scritturata non aveva mai svolto un ruolo artistico in senso proprio, ma in conformità a istruzioni impartite da funzionari della RAI, si era limitata ad espletare attività meramente meccaniche e comunque prive di autonomia, come alzarsi, ridere, scherzare, applaudire, cambiare posto, partecipare a giochi nell’ambito del programma "Indietro Tutta" di Renzo Arbore. Il Pretore ha ritenuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e ha condannato la RAI a pagare le differenze richieste.
Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dal Tribunale di Roma che, ai fini dell’accertamento della subordinazione, ha dato anche rilievo allo scarso contenuto artistico della prestazione richiesta e alle clausole contrattuali che prevedevano l’applicazione di una penale in caso di ritardi sugli orari stabiliti.
La Suprema ha rigettato il ricorso della RAI confermando la sua costante giurisprudenza secondo cui l’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello di lavoro autonomo è costituito dall’inserimento del prestatore d’opera nell’organizzazione del datore di lavoro con conseguente assoggettamento del primo al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del secondo, fermo restando che in ogni caso assume valore decisivo non già il nomen iuris adottato dalle parti, ma il modo concreto di atteggiarsi del rapporto nella sua concreta esplicazione.