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Sentenza Corte di Cassazione n° 11711 del 19 novembre 1998

Con la decisione n° 11711 del 19 novembre 1998 la Suprema Corte - dopo aver affermato che la volontà espressa dai contraenti nella stipula negoziale non assurge ad elemento decisivo, qualora risulti che, nel suo svolgimento il rapporto, si sia concretizzato nel senso della subordinazione, quale può risultare oltre che dall’assoggettamento alle altrui direttive, anche da altri criteri sussidiari (quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l'osservanza di orari predeterminati, il versamento a cadenze fisse della retribuzione (quali che siano le modalità di calcolo), il coordinamento dell’attività lavorativa all'assetto organizzativo e per le finalità dell'impresa, nonché l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, di rischio economico e dei risultati da conseguire) – ha confermato la sentenza di merito che, facendo applicazione dei suddetti principi, aveva qualificato come subordinati i rapporti di lavoro di un autista e di un massaggiatore di cui si era avvalsa una società sportiva.