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Sentenza Corte di Cassazione a sezioni unite

del 30 ottobre 1998 n° 10906

 

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

SALIP GHOBRIAL MAGED MONIR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO CERUTTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

COOPERATIVA SERVICE CENTRO-SUD R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 50, presso lo studio dell'avvocato FRANCO CAMPIONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega nella memoria di costituzione, in atti;

Resistente

avverso la sentenza del Pretore di ROMA, emessa il 04/06/93, depositata il 04/06/93;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17 novembre 1992 Salip Ghobrial Maged Monir conveniva davanti al Pretore del lavoro di Roma la società cooperativa a responsabilità limitata Service Centro Sud, deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della predetta cooperativa, presso il ristorante "Il giardino", dapprima come facchino di cucina, poi come aiuto cuoco, osservando un orario precisamente determinato per tutti i giorni della settimana, ad eccezione del giovedì, e ricevendo un compenso fisso, inferiore a quello spettantegli, fino all'estinzione del rapporto avvenuta per mutuo consenso. Assumeva che in realtà si era trattato di un dissimulato rapporto di lavoro subordinato, sia in considerazione della mancata ripartizione degli utili tra i soci, sia per la riserva delle scelte imprenditoriali ai soli soci Giovanni e Filomena Di Maria, sia per l'esercizio del potere organizzativo, direttivo, gerarchico e disciplinare da parte dei vari titolari dell'azienda, che emanavano le disposizioni di servizio, concedevano permessi, controllavano le assenze per malattia e provvedevano al versamento dei contributi obbligatori. Precisato poi che l'azienda era iscritta all'associazione sindacale stipulante il contratto collettivo del settore, che in effetti era stato applicato, chiedeva che la società cooperativa fosse condannata al pagamento delle differenze retributive e di quant'altro ancora dovutogli.

La convenuta, premesso che il ricorrente era socio della cooperativa, eccepiva l’inammissibilità della domanda, in quanto la controversia, essendo relativa a diritti discendenti dal contratto sociale, doveva essere devoluta, prima che alla competenza del tribunale, a quella del collegio dei probiviri, ai sensi dell'art. 26 dello statuto.

Con sentenza del 4 giugno 1993 il Pretore adito, in accoglimento dell'eccezione, dichiarava la propria incompetenza per materia in favore di quella arbitrale, osservando che, a seguito della denuncia di simulazione del rapporto sociale, basata solo su una generica ed inammissibile prova per testi, erano emersi allo stato elementi conclamanti l'esistenza proprio di tale rapporto, quali l'adesione alla cooperativa e la fruizione degli emolumenti relativi.

Avverso questa sentenza l'attore ha proposto istanza di regolamento di competenza.

La società cooperativa ha presentato scrittura difensiva. Il Pubblico Ministero ha concluso perché venga dichiarata la competenza del Tribunale di Roma.

Il Primo Presidente ha assegnato la causa alle Sezioni Unite di questa Corte, essendo sorto contrasto nella giurisprudenza della sezione lavoro sulla individuazione del giudice competente nelle controversie in cui il socio di una cooperativa deduca l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le società.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 420 e 421 cod. proc. civ., lamenta che il Pretore, al fine di accertare la verità dei fatti prospettati nell'atto introduttivo, non abbia ammesso la prova diretta a dimostrare la simulazione del contratto sociale, o, quanto meno, non abbia disposto di integrare la relativa deduzione, ove ritenuta generica.

Con il secondo motivo, deducendo errata e falsa applicazione dell'art. 409 cod. proc. civ., assume che, anche secondo dottrina e recente giurisprudenza, le controversie tra il socio e la cooperativa di produzione di lavoro, attinenti a prestazioni lavorative poste dallo statuto a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, rientrano comunque nella competenza del giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui traggono origine e' equiparabile, al pari di quello relativo all'impresa familiare, ai rapporti di collaborazione considerati dal n. 3 del citato art. 409. Il ricorso e' sostanzialmente fondato e merita pertanto accoglimento, alla stregua delle argomentazioni che debbono ora essere svolte per la composizione del cennato contrasto giurisprudenziale.

Con sentenza 28 dicembre 1989 n. 5813 le Sezioni Unite di questa Corte, in sede di composizione di analogo contrasto (essendosi affermata, in una coeva sentenza della sezione lavoro, la competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, a conoscere della controversia tra socio e società cooperativa concernente prestazioni comprese tra quelle che l'atto costitutivo e lo statuto pongono a carico dei soci per il conseguimento dell'oggetto sociale) riconfermarono un principio, gia' enunciato in altre numerose precedenti sentenze (v. ex plurimis Cass. 2365/87; 1796/87; 3894/86; 6287/85; 2671/85; 2680/84; 2945/82), secondo il quale, quando l’attività di lavoro svolta dal socio in favore della società cooperativa consista in prestazioni comprese tra quelle previste dai patti sociali e dirette al perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, non può configurarsi la sussistenza di un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, costituendo le anzidette prestazioni lavorative, tipiche della qualità di socio, adempimento del contratto sociale, con la conseguenza che non sono applicabili a tali fattispecie le norme sostanziali o processuali relative al rapporto di lavoro.

L'affermazione fu fondata sulla considerazione che sia per il lavoro subordinato, sia per i rapporti di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., nei quali correttamente possono includersi quelli inerenti all'impresa familiare, il termine "collaborazione" e' relativo alla causa del contratto ed implica un rapporto tra due centri di interesse, tra i quali avviene lo scambio delle prestazioni, sicché esso non può riferirsi al contratto di società, nel quale scopo dei contraenti e' comune e trascende quindi la mera "collaborazione", antitetica alla "associazione". Il predetto principio ribadito dalle Sezioni Unite nella sentenza del 1989 fu seguito da successive numerose sentenze (Cass. 22 febbraio 1995 n. 2004; 17 ottobre 1992 n. 11381; 21 settembre 1991 n. 9880 ed altre), ad eccezione di un'isolata pronuncia (Cass. 14 giugno 1990 n. 5780), nella quale si ritenne, conformemente ad autorevole dottrina (ed anche sul rilievo che il vincolo associativo non era stato considerato causa di incompatibilità nelle pronunzie con le quali questa Corte aveva ritenuto che rientrassero nell'art. 409 n. 3 cit. le controversie relative all'impresa familiare: Cass. 4 marzo 1987 n. 2295 e 12 dicembre 1986 n. 7460), che, mentre la inesistenza del rapporto tra due distinti centri di interesse era incompatibile con la esistenza della subordinazione, non altrettanto poteva dirsi per la "collaborazione", cui fa riferimento l'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., che sembra prescindere dalla causa del contratto (e, quindi, dal dato formale della natura dei rapporti), e riguardare invece l'obiettivo modo di essere della prestazione prevalentemente personale di un'opera continuativa e coordinata.

Altre recenti sentenze peraltro (Cass. 26 febbraio 1996 n. 1486; 20 novembre 1985 n. 12009 e 29 luglio 1994 n. 7109) si sono discostate dall'indicato prevalente indirizzo giurisprudenziale (nella cui sentenza di base, quella delle Sezioni Unite del 1989, per la verità, nell'escludere il rapporto tra socio e società da quelli di cui all'art. 409 n. 3 cit., era già stato fatto salvo il caso che "il socio, oltre la sua qualifica tipica, non ne rivesta altra, di collaboratore, come avviene quando gli sia conferito l'incarico di amministratore") nel senso che, pur ribadendo che sono estranee sia al rapporto di lavoro subordinato, sia a quello parasubordinato le controversie relative alle prestazioni del socio di società cooperativa di produzione e lavoro che si svolgano conformemente alle previsioni del patto sociale, hanno più manifestamente affermato che si deve comunque ritenere radicata la competenza del pretore del lavoro per le controversie in cui la parte faccia valere in giudizio la natura effettiva di lavoro subordinato delle proprie prestazioni, in quanto vi sia concorrenza in capo allo stesso soggetto di due rapporti, quello sociale e quello di lavoro dipendente fra loro distinti, ovvero, in alternativa, in quanto vi sia la simulazione del rapporto sociale e la dissimulazione dell'altro rapporto.

Tale consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui, riassuntivamente, le prestazioni del socio di cooperativa di produzione e lavoro, svolgentisi conformemente alle previsioni del patto sociale, sono estranee sia al lavoro subordinato, sia al lavoro parasubordinato, e quindi non rientrano nella competenza del giudice del lavoro, mentre vi rientrano solo quando si deduca non pretestuosamente l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mediante la denuncia del carattere simulato del rapporto societario e dissimulato di quello di lavoro subordinato, o la sussistenza di un distinto rapporto di lavoro concorrente con quello societario, e' stato nuovamente contestato con la recente sentenza 26 maggio 1997 n. 4662, nella quale e' stato enunciato il principio che "la controversia fra il socio e la cooperativa di produzione e lavoro, attinente a prestazioni lavorative comprese fra quelle che il patto sociale pone a carico dei soci per il conseguimento dei fini istituzionali, rientra nella competenza del giudice del lavoro, in quanto il rapporto da cui trae origine, pur da qualificare come associativo invece che di lavoro subordinato, e' comunque equiparabile - al pari di quelli relativi all'impresa familiare - ai rapporti previsti dall'art. 409 cod. proc. civ. in considerazione della progressiva estensione ad esso, ad opera del legislatore, di istituti e discipline propri del lavoro subordinato (da ultimo, ai fini della procedura dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di quella di mobilita' di cui all'art. 8 DL 20 maggio 1993 n. 148, conv. in legge 19 luglio 1993 n. 236), e dovendo quindi alla graduale applicazione al socio cooperatore della tutela sostanziale propria del lavoratore subordinato corrispondere un'analoga estensione della tutela processuale".

Ciò posto, queste Sezioni Unite ritengono che debba essere seguito tale ultimo principio, pur rilevando subito che in effetti questo non e' espressione di un contrasto rispetto a quello enunciato dalle stesse Sezioni Unite del 1989 in conseguenza di una diversa considerazione dei medesimi dati normativi sottoposti all'interpretazione di questo giudice di legittimità, ma piuttosto il necessario corollario dell'evoluzione legislativa in materia, di cui tale medesimo giudice deve ora prendere atto.

Orbene, con riguardo al rapporto fra i partecipanti all'impresa familiare - come anche di recente, in adesione ad una tesi comunemente espressa in dottrina, e' stato affermato dalla sezione lavoro di questa Corte (v., in particolare Cass. 3 luglio 1996 n. 6060, puntualmente riferita da Cass. 4662/97 cit.) - non può certo essere negata la presenza dell'elemento di tipo associativo, ma, nello stesso tempo, non può nemmeno negarsi che tale elemento resti collegato alla prestazione lavorativa, la quale, se si esamina la situazione nei suoi aspetti fattuali, viene indubbiamente esercitata in regime di parasubordinazione. Infatti, nell'impresa familiare, in relazione all’attività svolta dal singolo, e' possibile ravvisare il perseguimento sia dello scopo comune, sia dello scopo di una parte diversa dal gruppo, costituita dal compartecipe; con la conseguenza che occorre far riferimento a quest'ultimo scopo per la determinazione della competenza per materia, dovendosi, per un verso, condividere la tesi formulata dalla predetta dottrina quando sostiene che l'art. 409 cod. proc. civ. "prescinde dalla destinazione dell’attività a soddisfare uno scopo comune o di altri soggetti" e, per un altro verso, sottolineare quella tendenza espressa dalla giurisprudenza in tema di definizione del concetto di parasubordinazione, quale si ricava dal tenore letterale della norma di cui al n. 3 del medesimo art. 409, alla quale viene data un'interpretazione estensiva in conformità della sua ratio (cfr., al riguardo, Cass. SU 14 dicembre 1994 n. 10680, che ha attribuito alla competenza del giudice del lavoro la controversia tra amministratori e società di capitali per il rimborso delle spese sostenute dai primi, in base al rilievo che, ad escludere il carattere della parasubordinazione, non vale addurre l'esistenza del legame organico che unisce l'amministratore alla società, dato che tale legame rileva nei confronti dei terzi ma non nei rapporti interni).

Sembra quindi naturale che i risultati cui e' pervenuta la giurisprudenza, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla dottrina, in ordine all'applicazione dell'art. 409 n. 3 cit. alle controversie sorte all'interno dell'impresa familiare, debbano essere utilizzati nei rapporti tra socio lavoratore e società cooperativa di produzione e lavoro. Del resto e' la stessa dottrina (riferita, ancora, da Cass. 4662/97 cit.) che rileva che "l'idea della cooperazione non può essere disgiunta da quella dell’utilità della prestazione lavorativa", sicché non può essere ignorata la presenza di un tipo, in senso lato, uniforme di attività lavorativa, con il necessario riconoscimento in ogni caso "di comuni garanzie e di comuni diritti" tanto più che "la tendenza espansiva del diritto del lavoro e' destinata a provocare, come peraltro ha, in alcuni casi, già provocato, un'applicazione progressiva al lavoro associato di istituti prima caratteristici del lavoro subordinato, perché in definitiva anche colui che lavora per un profitto comune, come ogni prestatore di lavoro, e' impegnato con la sua stessa persona nell'esecuzione del lavoro".

Giova al riguardo sottolineare l'estensione operata dal legislatore ai soci delle cooperative di lavoro di istituti e di discipline propri dei lavoratori subordinati con le normative che assimilano il socio cooperatore al lavoratore dipendente, oltre che in materia di assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia (art.. 2 RD 28 agosto 1924 n. 1422: v. in proposito Cass. 8 febbraio 1992 n. 1409) e contro gli infortuni (artt. 4 n. 7 e 9 DPR 30 giugno 1965 n. 1124), la quale, per la verità, e' espressamente prevista nell'ordinamento anche per i lavoratori autonomi, come artigiani e commercianti, anche in materia di orario di lavoro (art. 2 RD 10 settembre 1923 n. 1955), di riposo domenicale e settimanale (art. 2 legge 22 febbraio 1934 n. 370), di assegni familiari (art. 1 DPR 30 maggio 1955 n. 797) e di tutela delle lavoratrici madri (art. 1 legge 30 dicembre 1971 n. 1204).

Più di recente, l'art. 8 DL 20 maggio 1993 n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993 n. 235, ha disposto l'equiparazione ai lavoratori dipendenti dei soci lavoratori in relazione alla procedura dell'intervento straordinario di integrazione salariale e a quella di mobilita', estendendo quindi, ai soci delle cooperative di lavoro la disciplina degli artt. 1, 4 e 24 dettata dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 sui licenziamenti collettivi. La stessa norma, inoltre, ha disposto l'estensione ai soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro dei principi di non discriminazione, diretta ed indiretta, di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125.

Da ultimo, successivamente alla decisione della Corte Costituzionale 12 febbraio 1996 n. 30, che aveva ritenuto infondata la questione di legittimità dell'art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297, nel quale non si prevedeva per detti soci l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ai fini del trattamento di fine rapporto in caso di insolvenza della società datrice di lavoro, l'intervento di detto Fondo e' stato esteso ai soci delle cooperative ad opera dell'art. 24 legge 24 giugno 1997 n. 196, ed agli stessi soci sono anche state estese le norme di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, in ordine all'intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS per il pagamento dei crediti di lavoro (relativi agli ultimi tre mesi del rapporto) non soddisfatti a causa dell'insolvenza del datore di lavoro.

Può quindi in definitiva ritenersi compiutamente realizzato il disegno legislativo diretto a comprendere il socio lavoratore in una "categoria contigua e interdipendente a quella del lavoro subordinato" o parasubordinato, con riferimento alla quale, di conseguenza, appare più chiaro e certo l'indice per pervenire all'individuazione della competenza per materia del giudice chiamato a decidere la controversia da tale socio introdotta. D'altra parte, come si e' rilevato nella sentenza n. 4662 del 1997 più volte citata, le più rappresentative confederazioni sindacali dei lavoratori, nell'anno 1990, hanno sottoscritto un protocollo di intesa con le maggiori associazioni cooperativistiche, nel quale e' stata riconosciuta la necessita' di estendere le disposizioni aventi per oggetto il trattamento economico, contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro riferiti a settori caratterizzati dalla presenza di cooperative di lavoro, ai soci di tali cooperative, sicché sarebbe incongruo negare che i soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro abbiano diritto di ottenere la corrispondente tutela giurisdizionale.

In materia, dunque, alla luce dello sviluppo legislativo sopra delineato, non può più ritenersi che l’unicità del centro di interessi ed il vincolo associativo siano ancora prevalenti su quegli elementi, quale la collaborazione e la coordinazione delle prestazioni lavorative, che caratterizzano il rapporto di parasubordinazione di cui al n. 3 dell'art. 409 cit., ovvero, se del caso, sulla subordinazione che caratterizza il rapporto di cui al n. 1 del medesimo articolo, e deve quindi affermarsi che, in virtù degli aspetti comuni che ormai e' possibile ravvisare fra la prestazione di lavoro espletata nei confronti di un datore di lavoro in regime di subordinazione o a favore di una società cooperativa di produzione e lavoro in adempimento del patto sociale, alla graduale estensione al socio cooperatore della tutela sostanziale propria del lavoratore subordinato deve corrispondere una analoga estensione della tutela processuale, con individuazione del giudice competente per materia nel pretore del lavoro, sol che si controverta dell'impegno lavorativo del socio di cooperativa, vuoi in regime di subordinazione, vuoi in regime di parasubordinazione.

Detta tutela processuale, nella specie, e' stata denegata dal Pretore adito sia per la valorizzazione della clausola statutaria di remissione di ogni controversia al Collegio dei Probiviri, sia per la ritenuta configurabilità del dedotto rapporto non come di lavoro subordinato ma come rapporto societario.

Quanto alla prima ragione della declaratoria di incompetenza, se ne deve rilevare la non condivisibilità, posto che la clausola statutaria non consente di per se' di configurare l'incompetenza del giudice ordinario, per l'indeterminatezza sia dei poteri attribuiti ai probiviri sia dell'oggetto del mandato loro conferibile, sicché non e' dato accertare se vi sia previsto un arbitrato rituale (nel caso, rilevante ai fini della competenza) o irrituale (nel caso, invece, irrilevante).

Quanto alla seconda ragione, devesi invece rilevare che il Pretore adito, pronunciandosi sulla competenza anteriormente al 30 aprile 1995, data di entrata in vigore del novellato art. 38 cod. proc. civ., avrebbe dovuto tener conto delle deduzioni contenute nell'eccezione della convenuta, e non anche dei relativi atti o delle risultanze della istruttoria sul punto. Soltanto il testo attualmente vigente di tale articolo prevede infatti che le questioni sulla competenza siano decise "in base a quello che risulta dagli atti, e, quando sia reso necessario dall'eccezione del convenuto o dal rilievo del giudice, assunte sommarie informazioni", sicché non può ora lamentarsi il lavoratore dell'omessa istruttoria in ordine alla dedotta simulazione del contratto sociale.

In ogni caso, e dovendosi ora statuire sulla competenza sulla base dell'articolo novellato, con riferimento, quindi, ad un più ampio ambito di deduzioni, sta di fatto che i dati storici giuridicamente rilevanti indicati dall'una parte, nell'atto introduttivo, e dall'altra, nella memoria difensiva, attengono all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato svolto in una società cooperativa, ed impongono quindi, per se stessi, alla luce dei rilievi sopra svolti, in accoglimento del ricorso, di assoggettare la controversia al rito del lavoro, e di individuare il giudice competente per materia nel pretore del lavoro (di Roma), ai sensi dell'art. 409 n. 1 cod. proc. civ.

In considerazione del contrasto giurisprudenziale in materia, si ravvisano sussistenti giusti motivi per compensare per l'intero tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M

La Corte, in accoglimento del ricorso, dichiara la competenza del Pretore del lavoro di Roma e compensa per l'intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Cosi' deciso in Roma, il giorno 11 giugno 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA, 30 OTT. 1998