LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO: PREVALE LA VOLONTA’ DELLE PARTI
(Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n° 10689 del 29 ottobre 1997)
Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici, oltre che dall’esercizio di un’assidua vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative.
L’esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo.
In mancanza di accertamento di modalità incompatibili con l’espletamento in forma autonoma delle prestazioni di lavoro, può tenersi conto della dichiarazione della volontà delle parti per risolvere situazioni di ambiguità fattale.
NOTA
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione conferma il consolidato orientamento in virtù del quale il criterio di riferimento per la determinazione della natura di un rapporto di lavoro è dato dalla volontà delle parti (vedi Cass. n° 2690 del 8.3.1995; Cass. n° 4948 del 1996).
Tale criterio, considerato imprescindibile ai fini di una corretta interpretazione circa la natura del contratto, si rivela addirittura risolutivo laddove il rapporto di lavoro, come nel caso in specie, presenta, per dirla come la Suprema Corte, "un’ambiguità fattuale".
Nella fattispecie in esame, infatti, era emerso dalle risultanze istruttorie che il ricorrente osservava un orario di lavoro coincidente a quello rispettato da alcuni colleghi dipendenti. La Corte, attraverso l’espressione "ambiguità fattuale" si riferisce, in questo caso, al fatto che il rispetto di un orario di lavoro non costituisce elemento idoneo per provare la natura subordinata di un rapporto, dal momento che l’osservanza di un orario di lavoro è compatibile anche con un rapporto di lavoro autonomo.
Giova ricordare, in conclusione, che solo la prova, non raggiunta nel caso in specie, il cui onere incombe in capo al lavoratore, dell’esercizio del potere direttivo in ordine allo svolgimento intrinseco delle mansioni consente di qualificare come subordinato un rapporto di lavoro. (vedi Cass. n° 5912 del 2.7.1997: Cass. n° 8635 del 6.9.1997).