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Decreto Legislativo Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001

Il Consiglio dei Ministri, il 9 agosto 2001, ha definitivamente approvato il decreto che recepisce la direttiva europea sui contratti a termine e con il quale sarà più semplice per le aziende fare assunzioni a tempo determinato.

Si inverte il principio precedente secondo il quale tutto ciò che non era esplicitamente permesso era vietato. L'apposizione del termine deve essere scritto ma la scrittura non è necessaria qualora la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore ai 12 giorni.

Non si possono fare contratti a termine in sostituzione di lavoratori in sciopero e in unità produttive nei quali nei sei mesi precedenti si siano fatti licenziamenti collettivi per persone con le stesse mansioni a meno che il contratto non sia superiore a tre mesi. Non possono essere fatti contratti a tempo determinato anche nelle unità produttive nelle quali siano operanti contratti di solidarietà.

Il termine del contratto può essere prorogato solo quando la durata iniziale sia inferiore ai tre anni. La proroga è ammessa una sola volta e deve riferirsi alla stessa attività lavorativa.

Testo definitivo


Attuazione della direttiva 99/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

Art. 1 Apposizione del termine

Art.2 Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali

Art.3 Divieti

Art. 4 Disciplina della proroga

Art.5 Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti

Art. 6 Principio di non discriminazione

Art. 7 Formazione

Art. 8 Criteri di computo

Art. 9 Informazioni

Art.10 Esclusioni e discipline specifiche

Art. 11 Abrogazioni e disciplina transitoria.

Art. 12 Sanzioni


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 99/70/CE, del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro

CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato;

Vista la legge n° 422 del 29/12/2000 recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2000, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, nonché l’allegato B;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 giugno 2001

Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Apposizione del termine)

1 - E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

2 - La apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente od indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.

3 - Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4 - La scrittura non è tuttavia necessaria, quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni.

Art. 2

(Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali)

1 - E' inoltre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le Organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.

Art. 3

(Divieti)

1 - La apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

  1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  2. salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
  3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
  4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

(Disciplina della proroga)

1 - Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

2 - L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso, è a carico del datore di lavoro.

Art. 5

(Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti)

1 - Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'art. 4, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.

2 - Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.

3 - Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'art. 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

4 - Quando si tratti di due assunzioni successive a termine - intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità - il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.

Art. 6

(Principio di non discriminazione)

1 - Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Art. 7

(Formazione)

1 - Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.

2 - I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, possono prevedere modalità e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunità di formazione adeguate, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale.

Art. 8

(Criteri di computo)

1 - Ai fini di cui all’art. 35 della l. 20 maggio 1970, n.300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.

Art. 9

(Informazioni)

1 - I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi definiscono le modalità per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell’impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilità di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.

2 - I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.

Art. 10

(Esclusioni e discipline specifiche)

1 - Sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge in quanto già disciplinati da specifiche normative: i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni; i contratti di formazione e lavoro; i rapporti di apprendistato nonché le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro (tirocini, stage, ecc.) che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.

2 - Sono inoltre esclusi dalla disciplina della presente legge i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

3 - Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiori a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al Centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge.

4 - E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti amministrativi e tecnici, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'art. 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione della presente legge salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8.

5 - Sono infine esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli.

6 - Restano in vigore le discipline di cui all’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7 - La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi del precedente art. 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; ovvero per ragioni di carattere sostitutivo; o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 1525 del 1963 e successive modifiche o integrazioni; o di intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno; o per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono parimenti esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di età superiore ai 55 anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.

8 - Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui sopra, di durata non superiore ai 7 mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di 6 mesi.

9 - E' parimenti affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

10 - In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1981, n.233.

Art. 11

(Abrogazioni e disciplina transitoria)

1 - Con l'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo sono abrogate: la legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni; l'art. 8bis della legge 25 marzo 1983, n. 79; l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché tutte le disposizioni di legge che siano comunque incompatibili e non siano espressamente richiamate negli articoli che precedono.

2 - In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni sopra indicate, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi del citato art. 23 e vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento legislativo, manterranno - in via transitoria e salve diverse intese - la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro stessi.

3 - I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.

4 – Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 422, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di dare puntuale attuazione ai criteri direttivi stabiliti nella Direttiva 99/70/CE, e sulla base dell’esperienza del primo periodo di applicazione, il Governo può emanare con la procedura indicata nell’articolo 1, commi 2 e 3, della citata legge n. 422 del 2000, e comunque fermi restando i criteri direttivi contenuti nella Direttiva stessa, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del presente provvedimento.

Art. 12

(Sanzioni)

1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall’articolo 6 del presente decreto legislativo, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire 50.000 (pari a 25,82 euro) a lire 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l’inosservanza si riferisca a più di 5 lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire 300.000 (pari a 154,94 euro) a lire 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).