CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
L'anno millenovecentonovantotto il giorno 8 (otto) del mese di aprile, in Roma tra
C.N.A.I. - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori rappresentata dal Presidente Nazionale Orazio Renzo Di Renzo ed assistito da Eugenio Porta, Giangiacomo Pagliaro e Guglielmo Marcone;
U.C.I.C.T. - Unione Cristiana Italiana Commercio Turismo rappresentata da Orazio Renzo Di Renzo
U.N.A.P.I. - Unione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa rappresentata da Giangiacomo Pagliaro;
A.N.I.L.F. - Associazione Nazionale Imprese a Lavorazioni a Facon rappresentata da Guglielmo Marcone;
A.N.T.I. - Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti rappresentata da Eugenio Porta;
e
C.I.S.A.L. - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori rappresentata dal Segretario Confederale Pietro Venneri;
S.A.P.E. - Sindacato Attività Professioni Emergenti rappresentata da Adriano Cosimat;
SI E' STIPULATO
il presente contratto collettivo nazionale per le Aziende, le Cooperative, gli Enti e gli Organismi in genere relativo alle collaborazioni coordinate e continuative, esso è composto di:
a) Indice;
b) Premessa;
c) Titoli XXIII;
d) Articoli 35;
Letto - Approvato - Sottoscritto.
C.N.A.I.-C.l.S.A.L.-U.C.I.C.T.-S.A.P.E.-U.N.A.P.I.-A.N.I.L.F.-A.N.T.I.
PREMESSA
Per scelta personale o per necessità, un gran numero di cittadini di entrambi i sessi e delle più diverse età svolgono oggi un lavoro che autonomo non è, e che subordinato non può essere definito.
Per una serie di motivazioni riconducibili, tra l'altro, alla rapida trasformazione delle tecnologie produttive, sempre più avanzate, alla globalizzazione dei mercati, sempre più competitivi, alla forte crescita delle attività terziarie. In continua espansione, al crescente peso degli oneri accessori sulla componente lavoro, si fa sempre più ardua l'individuazione del mancato rispetto di regole rigidamente applicabili al rapporto di lavoro.
E' accaduto così che, accanto alle effettive nuove tipologie di lavoro ed alle professionalità emergenti, derivanti dalla rapida evoluzione delle attività umane, si è andato profilando il tentativo di ridimensionare, a vantaggio di una maggiore prosperità imprenditoriale, quella tipologia di lavoro subordinato su cui si scaricano i maggiori costi della socialità.
Ne è sortita una larga fascia, destinata ad ampliarsi, di quelle attività lavorative specifiche e specializzate, ad alto contenuto professionale, tuttavia di difficile caratterizzazione, che qualcuno definisce "paradipendenti" e qualche altro "a rapporto professionale", che comunque non sono inquadrabili in forme tipiche di lavoro, perciò possiamo chiamarle "atipiche", o più semplicemente collaborazioni coordinate e continuative.
Non per il gusto di schematizzare, ma per estendere ad una particolare categoria di cittadini, che concorrono a formare la ricchezza del Paese, le garanzie fondamentali riconosciute dalle legge, si è ritenuto necessario, auspicando un monitoraggio più penetrante ed efficace, per una più attenta valutazione del fenomeno, l'elaborazione e l'introduzione di una struttura contrattuale con la precisa funzione di regolamentare e tutelare quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, già esistenti o in divenire, che, mantenendo intatti i criteri di flessibilità necessari perla sopravvivenza e lo sviluppo di un sistema produttivo a connotazione di forte duttilità siano inquadrabili in un reticolo nuovo, più elastico e permeabile, di attività moderne e tuttavia più agevolmente definibili, attraverso il quale sia possibile individuare e rimuovere quelle situazioni sommerse in cui opera l'elusione e l'evasione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato.
Altro ambizioso obiettivo della contrattazione instaurata è quella di ridurre, ano ad eliminare ogni possibile stato vertenziale che porta a costi improduttivi, generato dalla carenza di riferimenti normativi disciplinanti la componente lavoro di questi particolari rapporti atipici; su questi ultimi peraltro abitualmente si scaricano o l'esosa richiesta di remunerazione del lavoro oppure l'eccessiva tendenza al profitto aziendale.
Più agevole peraltro sarà il compito del giudicante, in fase di contenzioso, quando la rivendicazione potrà essere ricondotta entro regole di riferimento che siano state preventivamente stabilite in sede di contrattazione tra i rappresentanti delle parti in contrapposizione.
Una prima disciplina del rapporto di collaborazione, comunque suscettibile di miglioramento e di perfezionamento, non può che concorrere a stabilizzare, chiarificare e rendere più trasparente quella peculiare tipologia di lavoro, di contenuto professionale, capace di gratificare la personale libertà di iniziativa del prestatore di attività ma anche capace di garantire alla imprenditorialità l'utilizzo di più duttile sistema trasversale alle tradizionali classificazioni del lavoro, un poco stantie e un poco oppressive, inconciliabili con il progresso ed il benessere diffuso.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI – VALIDITA’ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 1
Il presente Contratto Collettivo Nazionale disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato ed a tempo determinato poste in essere dalle Aziende o dalle Cooperative, da Enti o da Organismi in genere.
Le prestazioni oggetto del presente accordo si caratterizzano sia in ragione delle loro atipicità operative, sia per il loro contenuto professionale (economico - giuridico - informativo - promozionale - scientifico); devono essere rese nell'ambito di rapporti unitari e continuativi, anche se plurimi; devono essere rese senza impieghi di mezzi organizzati da parte del Collaboratore; non devono essere riconducibili né alla tipologia di lavoro subordinato nè a quella di lavoro autonomo.
Il presente c.c.n.l. si applica anche ai telelavoratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
L'adozione del presente c.c.n.l. è riservato esclusivamente alle Aziende o alle Cooperative associate alle Organizzazioni datoriali stipulanti e si applica a tutti i soggetti rappresentati dalle Parti stipulanti.
Le disposizioni del presente c.c.n.l. sono correlate ed inscindibili tra di loro e pertanto non ne è ammessa la parziale applicazione, nè la cumulabilità con altre regolamentazioni pattizie.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che il presente accordo non intende sostituire le condizioni eventualmente più favorevoli praticate al Collaboratore in forza alla data della sua applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam", fatta eccezione di quelle derivanti da accordi provvisori che ne prevedono la scadenza.
Per quanto non espressamente previsto dal presente c.c.n.l. valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
In via esemplificativa, non esaustiva, le attività di collaborazioni coordinate e continuative, sono:
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE IN ATTIVITA’ DI MERCATO
1. Amministratori in genere;
2. Sindaci e revisori di società e di Enti in genere;
3. Partecipazioni a Collegi e Commissioni;
4. Collaborazioni a Giornali, Riviste, Enciclopedie e Libri e similari (traduttori - correttori di bozze - sbobinatori - articolisti - ecc.);
5. Collaborazioni ad attività Radio televisive;
6. Collaborazioni ad attività Sportive;
7. Collaboratori e Procacciatori di Agenzia di Affari - Agenzie immobiliari – Multiproprietà - Uffici residence;
8. Collaboratori e Procacciatori di Agenzie di Assicurazioni in gestione libera;
9. Collaboratori e Procacciatori di Agenzie di Brocheraggio assicurativo e finanziario;
10. Collaboratori e Procacciatori di Finanziarie - Promotori finanziari – Società di intermediazione;
11. Collaboratori e Procacciatori di Pratiche auto; Autoscuole;
12. Collaboratori Informatici; Telematici; Eidonistici;
13. Collaboratori ad Istituti d'informazioni in genere;
14. Collaborazioni in Istituti di ricerca di Mercato; Ricerche economiche; Ricerche motivazionali
15. Collaborazioni in attività di Formazione del personale;
16. Collaborazioni in attività pubblicitaria;
17. Collaborazioni in attività nel campo della Moda;
18. Collaborazioni in realizzazione di Fiere; Mostre; Convegni; Congressi;
19. Collaborazioni per Agenzie di Mediazioni pubbliche e private;
20. Collaboratori e Procacciatori di Commissionarie in genere;
21. Collaborazioni in attività di Marketing;
22. Collaborazioni alla promozioni alla vendita ed all'immagine;
23. Collaborazioni nel ricupero crediti;
24. Collaborazioni per centri e laboratori di ricerca; di collaudi; di certificazioni; della qualità, della certificazione in genere;
25. Collaborazioni per vendite a domicilio;
COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE IN ISTITUZIONI SOCIALI E SANITARIE
26. Collaborazioni ad attività iniziative organiche nel campo educativo,
sociale assistenziale e sanitario, nonchè nelle attività di assistenza e beneficenza;
27. Collaborazioni in Enti non-profit in genere;
28. Collaborazioni prestate ad attivit… in: Fondazioni; Associazioni; Movimenti in genere; Organizzazioni Professionali; Organizzazioni Sindacali; Partiti Politici;
29. Collaborazioni ad Enti di Patronato;
Tutte quelle tipologie di collaborazioni che non sono espressamente elencate, ma che possono essere inquadrate nel settore delle collaborazioni coordinate e continuative.
Dichiarazione a verbale
Si definisce telelavoratore il Collaboratore che effettua la propria prestazione, con l'ausilio di strumenti telematici, prevalentemente al di fuori dei locali dell'Azienda o della Cooperativa cui la prestazione stessa si riferisce.
TITOLO II - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
ART. 2
La contrattazione nazionale riconosce alle Aziende o alle Cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, deducibili da elementi predeterminati e validi per tutta la durata dell'accordo, nonchè alle O.S. stipulanti il diritto a verificare la suddetta impostazione.
ART. 3
La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal c.c.n.l. diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alla contrattazione integrativa territoriale sono demandate inoltre le seguenti materie:
1. regolamentazione del servizio mensa;
2. costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico di conciliazione;
3. ogni altra materia o istituto che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal c.c.n.l. mediante specifiche clausole di rinvio.
Le Organizzazioni territoriali possono, previo accordo con le Organizzazioni nazionali, proporre soluzioni diverse dal c.c.n.l., motivate da esigenze territoriali e/o leggi regionali.
TITOLO III - DECORRENZA E DURATA
Art. 4
Il presente c.c.n.l. nella sua globalità decorre dal 1° maggio 1998 e scadrà il 30 aprile 2004 ed è soggetto a formale verifica annuale fra le Parti. Eventuali modifiche decorreranno dal 1° giorno del sesto mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo di verifica.
Il contratto si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta delle Parti, tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
TITOLO IV - ESCLUSIVITA’ · DI STAMPA - ARCHIVI CONTRATTI - DISTRIBUZIONE CONTRATTI
Art. 5
Il presente c.c.n.l. conforme all'originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.
In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.
Art. 6
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell'art. 11 della legge 936/86, le Parti contraenti, si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) - Archivio Contratti - Via David Lubin, 2 Roma, copia del presente c.c.n.l. Inoltre ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n° 318, del 14 giugno 1996, il presente c.c.n.l., a cura di una delle Parti, sarà inviato nei termini di 30 (trenta) giorni, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali.
Art. 7
Le Parti in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, convengono di assegnare al presente c.c.n.l., anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro finalizzato alla estensione, di comune accordo, della rappresentanza delle Parti firmatarie, nonché di servizi in favore dei Collaboratori, che scaturiscono dall'applicazione del c.c.n.l.
Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente c.c.n.l.
Art. 8
Le Aziende o le Cooperative sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo Collaboratore in servizio e neo assunto copia del presente c.c.n.l.
TITOLO V - INSTAURAZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE - DOCUMENTI - VISITE MEDICHE
Art. 9
L'instaurazione del rapporto di collaborazione sarà effettuata secondo le norme di legge.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
1. data di inizio e luogo dove è destinato a svolgere la collaborazione;
2. la durata del rapporto di collaborazione, nel caso fosse a tempo determinato;
3. la durata del periodo di prova;
4. il corrispettivo;
5. la clausola di non esclusività.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il nome e cognome e/o la ragione sociale della Azienda o della Cooperativa, l'indirizzo, il codice fiscale, nonché tutti quei dati previsti dalla legge.
L'Azienda o la Cooperativa deve consegnare al Collaboratore, gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione, copia del presente accordo.
Art. 10
Per l'instaurazione del rapporto di collaborazione, di massima sono richiesti i seguenti documenti:
1. dichiarazione del collaboratore di non svolgere attività autonoma;
2. autorizzazione a poter svolgere lavoro di collaborazione per gli occupati presso strutture pubbliche, ove previsto;
3. fotocopia del libretto di lavoro se il collaboratore già svolge attività lavorativa;
4. per gli amministratori e similari verbale di nomina;
5. fotocopia del tesserino del codice fiscale;
6. libretto di "idoneità sanitaria" per i collaboratori da adibire ad attività che lo prevedono per legge;
7. accettazione della lettera di incarico;
8. altri certificati o documenti che l'Azienda o la Cooperativa richiederà per le proprie esigenze.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale nei termini previsti delle norme di legge.
Il collaboratore dovrà dichiarare alla Azienda o alla Cooperativa la sua residenza o dimora e notificare i successivi mutamenti.
L'Azienda o la Cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene, anche nel rispetto delle norme sulla privacy.
Art. 11
Il Collaboratore, se richiesto, prima dell'instaurazione del rapporto di collaborazione, deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, da cui risulti di possedere i requisiti fisici e psico-attitudinali per l'espletamento dell'incarico che è destinato a svolgere.
TITOLO VI - PERIODO DI PROVA
Art. 12
Per determinate attività l'Azienda o la Cooperativa potrà richiedere un periodo di prova da stabilire nella lettera di incarico, che comunque non potrà essere superiore a 60 giorni di calendario.
TITOLO VII - ORARIO DI LAVORO
Art. 13
Il Collaboratore non è soggetto a vincolo di orari.
Per le attività per cui dovesse rendersi necessario il rispetto di un orario, questo deve essere concordato tra le Parti e deve risultare da atto scritto.
TITOLO VIII - CONGEDO MATRIMONIALE – MATERNITA’ - SERVIZIO MILITARE
Art. 14
Il Collaboratore in occasione del suo matrimonio, ha diritto ad un periodo d'assenza di 15 (quindici) giorni non retribuiti.
Previo accordo con il datore di lavoro il Collaboratore durante il periodo di assenza matrimoniale può farsi sostituire da altra persona di sua fiducia.
Art. 15
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle collaboratrici madri.
Durante il periodo di maternità la Collaboratrice potrà farsi sostituire da persone di sua fiducia, previo accordo scritto con l'Azienda o Cooperativa.
In mancanza, l'Azienda o la Cooperativa può sostituire la collaboratrice con persona di sua fiducia, per tutto il periodo di gravidanza o maternità.
Nel caso di rapporto di collaborazione a tempo determinato esso termina alla scadenza stabilita contrattualmente.
Art. 16
In caso di chiamata alle armi per svolgere obblighi di leva si fa riferimento alle leggi e disposizioni vigenti.
Il Collaboratore può farsi sostituire da persona di sua fiducia per il proseguimento degli impegni assunti previa autorizzazione scritta da parte dall'Azienda o della Cooperativa.
In mancanza, l'Azienda o la Cooperativa può sostituire il Collaboratore con persona di sua fiducia, per tutto il periodo di chiamata alle armi.
Nel caso di rapporto di collaborazione a tempo determinato esso termina alla scadenza stabilita contrattualmente.
TITOLO IX - MALATTIA - INFORTUNI
Art. 17
Per le attività già programmate, l'assenza per malattia deve essere comunicata dal Collaboratore, nelle 24 (ventiquattro) ore; salvo casi eccezionali e motivati.
Durante la malattia il Collaboratore può farsi sostituire da persona di sua fiducia, previa autorizzazione scritta dell'Azienda o della Cooperativa.
In mancanza, l'Azienda o la Cooperativa può sostituire con persona di sua fiducia il Collaboratore per il periodo di malattia.
Per il periodo di malattia l'Azienda o la Cooperativa deve assicurare al Collaboratore un periodo di conservazione di collaborazione di almeno 90 giorni.
Per i periodi di assenza per malattia o infortuni spettano al Collaboratore esclusivamente le prestazioni previste in sede di attuazione dell'art. 18 del presente accordo.
TITOLO X - CASSA ASSISTENZA PREVIDENZA
Art. 18
Mensilmente le Aziende o le Cooperative sono tenute a versare alla "CAP - Cassa Assistenza Previdenza" gli importi ottenuti dalla percentuale del 6,00% (sei per cento) sul trattamento corrisposto mensilmente o con diverse cadenze.
La percentuale di cui sopra è così ripartita: il 3,00% è computata alla quota di fine rapporto di collaborazione ed il restante 3,00% viene ripartito tra quote contrattuali, funzionamento CAP ed Organismi bilaterali.
L'Azienda o la Cooperativa deve versare la somma di lire 300.000 (trecentomila) a titolo costitutivo, una tantum, per l'assistenza sanitaria. Tale importo relativo a ciascun collaboratore, è indivisibile e va versato per intero all'atto dell'incarico, cioè con la prima denuncia mensile.
Indipendentemente dal tipo di rapporto di collaborazione a tempo indeterminato o determinato, all'inizio di ogni anno l'Azienda o la Cooperativa deve versare la somma di lire 200.000 per ogni collaboratore in forza, per l'assistenza sanitaria.
La "CAP - Cassa Assistenza Previdenza" di Chieti provvederà entro un anno ad elaborare i Regolamenti per l'erogazione delle prestazioni.
TITOLO XI - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 19
Il corrispettivo del Collaboratore viene concordato tra le Parti. Esso di massima scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata.
Il corrispettivo deve essere di massima mensilizzato, salvo esso derivi da nomine o mandati che prevedano per iscritto diverse forme di pagamento.
Sui corrispettivi mensili vengono emesse ricevute secondo i crismi delle leggi vigenti, e pagate dall'Azienda o dalla Cooperativa entro 15 giorni.
L'Azienda o la Cooperativa può concordare con il Collaboratore di erogargli acconti mensili sulle prestazioni effettuate, salvo conguaglio a fine anno, ovvero a fine rapporto.
TITOLO XII - MENSE AZIENDALI
Art. 20
Al Collaboratore che sia presente nelle Aziende o nelle Cooperative, dove esiste servizio mensa, il che durante l'orario di mensa, ha lo stesso trattamento dei lavoratori dipendenti, salve diverse pattuizioni
.TITOLO XIII - TRASFERTE
Art. 21
Il Collaboratore chiamato a svolgere la propria attività in luogo diverso da quello iniziale dovrà essere corrisposto un rimborso da pattuire con il datore di lavoro.
TITOLO XIV – INDENNITA’ CASO MORTE
Art. 22
In caso di morte del Collaboratore, il corrispettivo per il lavoro svolto fino al momento del decesso, aumentato del 10% (dieci per cento) deve essere corrisposto ai superstiti a norma dell'art. 2122 del codice civile.
TITOLO XV - RISOLUZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
Art. 23
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di collaborazione a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento almeno 30 (trenta) giorni prima della data di cessazione.
Nei casi di collaborazioni stabilite da mandati e/o da nomine, la cessazione del rapporto termina per decadenza e/o cessazione, ovvero per dimissioni volontarie del Collaboratore.
TITOLO XVI - TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE
Art. 24
Al Collaboratore viene riconosciuto una indennità del 3% sul corrispettivo totale annuo.
Detto corrispettivo può essere versato alla CAP, dietro richiesta del Collaboratore, ed impiegata per usi previdenziali.
Qualora il Collaboratore decidesse il versamento dell'indennità di cui sopra alla CAP l'Azienda o la Cooperativa integrerà l'indennità di altro 2% (due per cento).
TITOLO XVII - TUTELA DELLE COLLABORATRICI - PARI OPPORTUNITA’
Art. 25
Le Parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della Risoluzione CEE 29 maggio 1990, misure intese a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Le Parti s'impegnano ad elaborare un codice di condotta per la tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro per azioni positive conseguenti.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione delle Aziende o delle Cooperative ove potrà costituire titolo per l'individuazione di specifiche misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco, nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona ad evitare che possa essere offesa da qualsiasi comportamento.
Art. 26
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n° 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro, anche attraverso attività di studio e di ricerca (finalizzate alla promozione e attuazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto a favore delle collaboratrici.
TITOLO XVIII - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA’ FISICA DEL
COLLABORATORE - AMBIENTE DI LAVORO
Art. 27
Valgono le stesse norme stabilite dal CCNL adottato dall'Azienda o dalla Cooperativa per i lavoratori dipendenti. Qualora l'Azienda o la Cooperativa non abbia personale dipendente si farà rinvio al CCNL di riferimento per la stessa tipologia di lavoro.
TITOLO XIX - DIVIETI
Art. 28
Al Collaboratore è fatto divieto di fornire qualsiasi tipo di informazione o di quant'altra sia venuto a conoscenza od in suo possesso di pertinenza dell'Azienda o della Cooperativa, ad altre Aziende in cui presta la sua collaborazione.
TITOLO XX - TRATTENUTA PER RISARCIMENTO DANNI
Art. 29
I danni che comportino trattenute per risarcimento a carico del Collaboratore, debbono essere comunicati a quest'ultimo non appena essi siano venuti a conoscenza dell'Azienda o della Cooperativa.
L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile calcolato.
In caso di risoluzione del rapporto di collaborazione il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi spettanti al Collaboratore.
TITOLO XXI - COMMISSIONE PROVINCIALE DI GARANZIA E CONCILIAZIONI
Art. 30
In ciascuna provincia è costituita una Commissione Provinciale di Garanzia e Conciliazione composta da quattro membri di cui due nominati dalle Organizzazioni datoriali e due dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
La Commissione ha i seguenti compiti:
1. esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione ed all'applicazione nella Azienda o nella Cooperativa del presente contratto e dei contratti provinciali;
2. tentare la bonaria composizione, ai sensi e per effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie;
3. verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole Aziende o Cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente c.c.n.l. e dalle sue modificazioni ed integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte economica e contributiva. La verifica è effettuata a richiesta anche di un solo Collaboratore dell'Azienda o della Cooperativa: quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente c.c.n.l. è riservato esclusivamente alle Aziende o alle Cooperative associate alle Organizzazioni firmatarie.
TITOLO XXI - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 31
Per tutte le controversie individuali e collettive relative all'applicazione del presente c.c.n.l., è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal precedente articolo.
La Commissione di cui al precedente articolo, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia, il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l'incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della raccomandata alla parte contrapposta.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatto in quattro copie, dovranno essere sottoscritti dagli interessati Collaboratori e datore di lavoro: due copie saranno inviate all'ufficio provinciale del lavoro.
TITOLO XXII - CENTRO ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 32
Le Parti sentono la necessità di costituire un Centro di Assistenza Contrattuale, a composizione paritetica, per l'esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni alle tematiche appresso specificate:
1. esame ed interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle Parti stipulanti;
2. esame e possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle Parti contrattuali;
3. esame dell'intera problematica inerente alle collaborazioni coordinate e continuative in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie da apportare agli istituti contrattuali, anche in relazione all'evoluzione della dinamica del fenomeno ed alle normative che dovessero intervenire;
4. assistenza alle Aziende o alle Cooperative che ne facciano richiesta nell'ambito di un efficace rapporto di collaborazione;
5. esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione Europea.
TITOLO XXIII - DIRITTI DEL COLLABORATORE - DIRITTI SINDACALI
Art.33
Il Collaboratore ha diritto alle seguenti informazioni essenziali e ad ogni successivo aggiornamento, relative all'Azienda o alla Cooperativa riguardanti:
1. dimensioni dell'Azienda o della Cooperativa;
2. organigramma;
3. nominativo di un responsabile cui fare riferimento;
4. nominativi dei rappresentanti sindacali;
5. nominativi dei rappresentanti della sicurezza;
6. circolari e disposizioni di servizio;
7. comunicazione per iscritto ai Collaboratori della volontà dell'Azienda o della Cooperativa di assunzioni di lavoratori subordinati, aventi le loro medesime qualifiche.
Art. 34
L'Azienda o la Cooperativa, qualora intenda assumere lavoratori dipendenti aventi le stesse mansioni dei collaboratori, ne dà preventiva comunicazione ai collaboratori con i quali ha in corso un rapporto di lavoro di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, i quali possono esercitare il diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili.
In caso di più richieste di Collaboratori che intendano avvalersi del suddetto diritto di prelazione nell'assunzione, è data precedenza a coloro che sono titolari di maggiore anzianità.
Art. 35
Al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si applica, in quanto attuabile e per quanto compatibile, la normativa stabilita dalla Legge 20 maggio 1970, n° 300.
Il Collaboratore è libero di associarsi alle organizzazioni sindacali di categoria, di settore ovvero intercategoriali, conferendo loro delega di rappresentanza sindacale.
Egli comunque è titolare degli stessi diritti di libertà, di dignità e di tutela sindacale stabiliti dalla legge per i lavoratori subordinati.
Egli ha altresì il diritto a partecipare a tutte le attività e riunioni sindacali, all'interno ed all'esterno dell'Azienda o Cooperativa al pari dei lavoratori dipendenti.