Lavoratori dello spettacolo
I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle
categorie sotto elencate di cui all'art. 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, come
modificato dalla L. n. 2388 del 1952 e successive modificazioni ed integrazioni,
sono obbligatoriamente assicurati presso l'ENPALS, anche se prestano lavoro in
forma autonoma, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, sostitutiva di quella generale gestita dall'INPS.
1) artisti lirici;
2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed
attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori
in strutture ricettive connesse all'attività turistica;
3) attori e generici cinematografici, attori di
doppiaggio cinematografico;
4) registi e sceneggiatori teatrali, cinematografici
e televisivi, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;
5) organizzatori generali, direttori, ispettori,
segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;
6) direttori di scena e di doppiaggio;
7) direttori d'orchestra e sostituti;
8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali
e bandisti;
9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti,
indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;
10) amministratori di formazioni artistiche;
11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo
e stampa;
12) operatori di ripresa cinematografica e
televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e
radiotelevisive;
13) arredatori, architetti, scenografi e figurinisti
teatrali e cinematografici;
14) truccatori e parrucchieri.
15) macchinisti pontaroli, elettricisti,
attrezzisti, falegnami e tappezzieri;
16) sarti;
17) pittori, stuccatori e formatori;
18) artieri ippici;
19) operatori di cabine di sale cinematografiche;
20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da
enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e
televisive, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio, dello
sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli
enti ed imprese sopranominati;
21) calciatori, allenatori di calcio e sportivi
professionisti;
22) dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e
la distribuzione dei film;
23) impiegati ed operai dipendenti dalle case da
gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi;
prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse,
presso gli ippodromi e i cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie
ippiche che svolgono in modo esclusivo l'attività di ricezione di scommesse
sulle corse; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di
spettacoli viaggianti.
Secondo la definizione contenuta nell'art. 2 della L. n. 91 del 1981, sono considerati lavoratori sportivi gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
L'art. 3 della predetta legge stabilisce che
"la prestazione di lavoro a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto
di un contratto di lavoro subordinato", salvo - ed in tal caso va ritenuta
la sussistenza di un contratto di lavoro autonomo - ricorra almeno una delle
seguenti condizioni:
a) attività svolta nell'ambito di una singola
manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve
periodo di tempo;
b) atleta non contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
c) prestazione pur continuativa ma non superiore a
otto ore settimanali oppure a cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni
anno.
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
I sistemi di calcolo
Il trattamento pensionistico dei lavoratori iscritti al
Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni per gli
sportivi professionisti che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere
un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, è
interamente liquidato secondo il sistema di calcolo retributivo previsto dalla
normativa vigente (art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 182 del 1997; art. 2, co. 2, D.Lgs.
n. 166 del 1997).
Il sistema di calcolo contributivo trova
applicazione nei confronti dei
lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre
1995, iscritti ai predetti Fondi successivamente a tale data, nonché dei
lavoratori già assicurati che optano per il sistema contributivo ai sensi
dell’art. 1, co. 23, L. 335 del 1995.
Parimenti sono interessati dal nuovo sistema contributivo, limitatamente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1995, i lavoratori che alla predetta data possono far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni. In questo caso il calcolo della pensione è effettuato in quote di cui la prima in forma retributiva, per le anzianità contributive vantate sino al 31 dicembre 1995, e la seconda determinata col sistema contributivo, rapportata alle anzianità contributive maturate dall’1° gennaio 1996 in poi.
Le prestazioni per la tutela per l'invalidità la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi
professionisti sono erogate dall'ENPALS.
I lavoratori subordinati sono inoltre:
- obbligatoriamente iscritti all'INPS ai
fini delle altre forme di previdenza obbligatoria comuni alla generalità dei
lavoratori subordinati. Le relative prestazioni economiche sono a carico di
detto Istituto;
- iscritti all'INAIL in presenza delle
condizioni di legge che rendono obbligatoria l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
A) Lavoratori dello
spettacolo
Ai fini della individuazione dei requisiti
contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle
prestazioni, l’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 182 del 1997, nell’ambito delle
categorie di cui all’art. 3 del D.L.C.P.S. 708/47 distingue i lavoratori dello
spettacolo in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata
del rapporto di lavoro, a seconda che:
a) prestino a tempo determinato attività artistica o
tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di
spettacoli;
b) prestino a tempo determinato attività al di fuori
delle ipotesi di cui alla lettera a);
c) prestino attività a tempo indeterminato.
L’appartenenza dei lavoratori ai gruppi sopra citati
determina il numero di contributi giornalieri richiesti per soddisfare il
requisito dell’annualità di contribuzione utile per il sorgere del diritto alle
prestazioni:
1) 120 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera a);
2) 260 contributi giornalieri per i lavoratori
appartenenti al gruppo di cui alla lettera b);
3) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c).
La ripartizione della platea assicurativa in tre
gruppi, per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 182 del 1997, è
stata operata con D.M. 10 novembre 1997 nel modo seguente:Allegato 1
Ai fini dell’accertamento dei requisiti occorre
tener conto che per le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1992
il suddetto requisito dell’annualità di contribuzione deve intendersi
perfezionato con riferimento a 60 contributi per le categorie di lavoratori
artistiche e tecniche e a 180 contributi giornalieri per le altre categorie.
Per le anzianità contributive maturate
successivamente al 31 dicembre 1992, invece, il requisito di che trattasi, ai
sensi dell’art. 6, co. 2 del D.Lgs. 503 del 1992 che ne ha disposto
l’elevazione va commisurato, rispettivamente, a 120 e 260 contributi
giornalieri.
I requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, sono quindi individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio del 1993 sino all’entrata in vigore del provvedimento e successivamente a tale data.
In caso di variazioni di gruppo per il mutare della natura dei rapporti di lavoro, frequenti nel settore, è stato opportunamente previsto dalla norma che per la determinazione del numero complessivo delle giornate accreditate, i contributi giornalieri rilevati nei vari gruppi di provenienza siano riproporzionati in base al rapporto esistente tra i requisiti dell’annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni (art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 182/97). In concreto, ai sensi della nuova disciplina, i lavoratori appartengono al gruppo nel quale risultano accreditati il maggiore numero di contributi: i contributi eventualmente accreditati nei gruppi o nel gruppo di provenienza sono rapportati in base ai rispettivi requisiti dell’annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.
Pensione di vecchiaia c.d.
unificata
Per
i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di
anzianità contributiva alla predetta data si applica esclusivamente il sistema
di calcolo contributivo.
A
detti lavoratori in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità il Fondo
eroga un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”.
Requisiti:
- età
pensionabile flessibile, compresa tra i 57 ed i 65 anni, indistintamente dal
sesso. Si prescinde dal requisito anagrafico in presenza di anzianità
contributive pari o superiori a 40 anni, per le quali non rilevano le anzianità
derivanti da riscatti per periodi di studio e da contribuzione volontaria. La
contribuzione versata prima del compimento del 18° anno di età è, peraltro,
moltiplicata per 1,5;
-
cessazione del rapporto di lavoro;
- almeno 5
anni di contribuzione effettiva;
-
l’importo della pensione deve risultare non inferiore all’importo
dell’assegno sociale aumentato del 20%. Si prescinde da tale importo quando
l’assicurato ha compiuto il 65° anno di età.
L’importo della pensione annua è determinato
moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di
trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della
pensione o alla data di morte per la pensione ai superstiti di assicurato.
Per i ballerini e tersicorei v. infra.
Requisiti:
a) età pensionabile
Nel rispetto dei principi di armonizzazione, per
tali lavoratori l’età pensionabile per vecchiaia è ancorata agli stessi
requisiti anagrafici previsti per l’Assicurazione generale obbligatoria. Per i
soggetti che, secondo la previgente normativa, beneficiavano di un regime più
favorevole, viene stabilito l’innalzamento graduale in ragione di un anno
anagrafico ogni 18 mesi sino al raggiungimento dell’età stabilita per il regime
generale.
Il D.Lgs. n. 182 del 1997 ha introdotto alcune
deroghe per determinate categorie di lavoratori, motivate dalla specificità
delle attività lavorative professionalmente svolte.
Al riguardo giova precisare che per quanto riguarda
le categorie impiegatizie ed operaie dei lavoratori appartenenti al pregresso
II gruppo, ora diversamente inquadrate, nulla è innovato in quanto per dette
categorie l’età pensionabile era già allineata a quella vigente per
l’assicurazione generale obbligatoria.
Per quel che concerne le deroghe previste, esse
attengono a determinate categorie di lavoratori espressamene indicate.
Più specificatamente per i lavoratori, già iscritti
alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle seguenti categorie:
a)attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed
attrazioni, presentatori e disc-jockey;
b)attori cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
c)direttori d’orchestra e sostituti;
d)figuranti e indossatori;
il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito
ad un’età leggermente inferiore a quella prevista in via generale e
precisamente, a regime, al compimento del 63° anno di età se uomini, ovvero del
58° anno se donne.
Ulteriore deroga è stata introdotta per gli artisti
lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti e cantanti di
musica leggera per i quali sono stati confermati i previgenti limiti di età di
60 anni per gli uomini e 55 per le donne in considerazione dell’incidenza del
fattore età sull’attività lavorativa.
Come si può rilevare, la determinazione della
categoria di appartenenza costituisce presupposto indispensabile per stabilire
la soglia di età per l’accesso alla prestazione. Nei casi non infrequenti di
passaggi di categoria, assume rilevanza il criterio della prevalenza
contributiva: gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella
quale sono stati versati in loro favore un maggior numero di contributi.
b) Anzianità contributiva e assicurativa
Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del
31 dicembre 1995, i requisiti di assicurazione per il perfezionamento del
diritto alle prestazioni non sono variati e sono confermati nella misura
vigente per l’Assicurazione Obbligatoria dall’inizio del rapporto assicurativo.
Ai fini della determinazione dei requisiti minimi
numerici contributivi, per l’accesso alle prestazioni pensionistiche - in
considerazione della non coincidenza tra l’anno assicurativo e quello
contributivo – è necessario tener conto della diversa commisurazione delle
annualità di contribuzione prevista per i tre gruppi.
In sostanza si chiarisce che, fermo restando il periodo temporale minimo di assicurazione, i requisiti contributivi sono perfezionabili in ragione del numero dei contributi accreditati rapportati alla misura dell’annualità di contribuzione prevista per i 3 gruppi – 120, 260 e 312 – in cui sono suddivise le categorie dei lavoratori.
Allegato 2
Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, i lavoratori del I gruppo potevano accedere alla pensione di anzianità dopo soli 30 anni di contribuzione, di cui almeno i 2/3 (20 anni) riferiti ad attività svolta nel settore dello spettacolo.
L’art. 8 del citato D.Lgs. 503/92 ha operato una distinzione tra:
- i soggetti che avevano raggiunto i 30 anni entro
la data del 31 dicembre 1992, per i quali l’accesso di anzianità era ancora
consentito secondo le regole previgenti, quindi prima dei 35 anni;
- i soggetti con un’anzianità contributiva superiore
agli 8 anni e inferiore ai 30, i quali potevano ancora contare su uno “sconto”,
ridotto però in proporzione al periodo mancante ai 30 anni. Era infatti
consentito perfezionare il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione
attraverso l’utilizzo di un coefficiente di moltiplicazione (1,2273), da
applicarsi al numero degli anni mancanti al 31 dicembre 1992 al requisito
originariamente previsto in 30 anni.
La legge 335/95 ha mantenuto tali requisiti ridotti
per i lavoratori dell’ex I gruppo, ma per l’accesso alla pensione di anzianità
ha richiesto anche il concorso dell’età anagrafica.
L’art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 182 del 1997 ha confermato nuovamente i requisiti ridotti, prevedendo però un meccanismo di penalizzazione, secondo il quale l’importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva in base alle percentuali indicate nell’art. 11, comma 6, L. 537/93. L’art. 59, co. 6, L. 449 del 1997 ha da ultimo stabilito che il regime transitorio previsto per i lavoratori appartenenti alle categorie artistiche (ex I gruppo) dall’1/1/1998 è stato abrogato.
A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ballerini e
tersicorei, coreografi ed assistenti coreografi già iscritti al Fondo alla data
del 31 dicembre 1995, l’età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di
un anno anagrafico ogni 18 mesi, sino al raggiungimento dell’età di 52 anni per
gli uomini e 47 per le donne.
Analogamente, è stato elevato anche il requisito
dell’annualità di contribuzione, che soltanto nel 2004 arriverà, attraverso un
graduale innalzamento, a 120 contributi giornalieri.
Si precisa che per l’accesso alle prestazioni
occorre un periodo di iscrizione al Fondo di almeno 20 anni in costanza di
lavoro con la qualifica di ballerino o tersicoreo.
Ai ballerini e tersicorei iscritti successivamente al 31 dicembre 1995, destinatari esclusivamente del regime contributivo, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per il conseguimento dell’età pensionabile di 57 anni e per l’applicazione del relativo coefficiente di trasformazione previsto per detto regime, un anno ogni 4 di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche sino ad un massimo di 5 anni. In sostanza, in dipendenza del beneficio su accennato, ove soddisfatte le condizioni poste dalla legge, tali lavoratori potranno beneficiare della pensione contributiva, nel caso più favorevole al compimento del 52° anno di età, calcolato con il coefficiente di trasformazione previsto per 57 anni di età.
In funzione dell’anticipo dell’età pensionabile, per
la copertura degli oneri, i ballerini ed i rispettivi datori di lavoro sono
tenuti, come si è detto, al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva
di finanziamento del 3%, nella misura proporzionale del 2% a carico del datore
di lavoro e dell’1% a carico del lavoratore.
Allegato 3
Tale prestazione è riservata esclusivamente ai
lavoratori appartenenti alle categorie artistiche, ovvero a:
- attori di
prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatoti e disc-jockey;
- attori
generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;
- direttori
d’orchestra e sostituti;
- figuranti
e indossatori;
- artisti
lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di
musica leggera;
-
tersicorei e ballerini.
Il conseguimento del diritto alla prestazione è subordinato
al raggiungimento di tali requisiti, in vigore dal 1° agosto 1997:
a)
compimento del trentesimo anno di età;
b) perdita
della capacità di lavoro specifica nell’esercizio dell’attività professionale
abituale o prevalente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo totale e
permanente;
c) periodo
minimo di assicurazione all’Ente di almeno 5 anni;
d)
versamento o accreditamento di almeno 600 contributi giornalieri, dei
quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda
di pensione;
e) detti
contributi debbono riferirsi alla sola attività professionale abituale e
prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell’invalidità
specifica.
Requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità validi dall’1.8.1997 in poi
Requisiti soggettivi
Requisiti
assicurativi e contributivi a regime
Raggruppamento
Riconoscimento dello stato di invalidità o di
inabilità
A
5 anni di
assicurazione
600 contributi giornalieri per effettive prestazioni
nel campo dello spettacolo di cui 360 negli ultimi 5 anni antecedenti la
decorrenza della pensione
B
5 anni di assicurazione
1.300 contributi giornalieri di cui 780 negli ultimi
5 anni antecedenti la decorrenza della pensione
C
5 anni di assicurazione
1.560 contributi giornalieri di cui 936 negli ultimi
5 anni antecedenti la decorrenza della pensione
La disciplina relativa alla pensione ai superstiti vigente presso l’Enpals è la stessa prevista per i lavoratori iscritti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Pertanto per l’individuazione dei requisiti
soggettivi delle modalità di accesso alla pensione di reversibilità ed a quella
indiretta si rinvia alle norme vigenti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti
dell’INPS.
Requisiti d’accesso alle
prestazioni pensionistiche
a)
Requisiti di contribuzione
Ai fini del conseguimento del diritto alle
prestazioni, il requisito dell’annualità di contribuzione si considera
soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri.
Per la rilevazione del numero delle annualità di
contribuzione occorre tener conto che, in riferimento alle anzianità
contributive maturate sino al 31 dicembre 1992, il suddetto requisito deve
intendersi invece perfezionato con l’accreditamento di 180 contributi
giornalieri.
Da ciò discende che i requisiti numerici
contributivi, ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni
risultano personalizzati e, pertanto, sono individuabili in relazione ai
periodi di assicurazione fatti valere anteriormente e successivamente al
31.12.1992.
Il diritto alla prestazione anticipata si consegue in presenza di almeno 20 anni dalla data d’inizio del rapporto assicurativo con l’Ente, quando risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli per prosecuzione volontaria.
La contribuzione di che trattasi deve risultare
versata per attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di
professionista sportivo.
Eventuali contribuzioni versate a diverso titolo
sono utili, pertanto, solo ai fini della determinazione della misura delle
prestazioni.
Come in precedenza detto, i requisiti numerici
contributivi occorrenti per conseguire il diritto a pensione sono determinabili
in relazione alle singole posizioni assicurative, tenendo conto delle anzianità
contributive maturate prima e dopo il 31 dicembre 1992.
E’ peraltro previsto che, dalla data di entrata in
vigore del D.Lgs. n. 166 del 1997 (3 luglio 1997), ai soli fini
dell’acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici, in favore degli
iscritti che possano far valere almeno 4.160 contributi giornalieri o
figurativi nel Fondo, l’accredito d’ufficio, per ogni anno in cui la
retribuzione globale percepita non superi il 50 per cento del massimale di
retribuzione imponibile di cui all’art. 2, co. 18, L. n. 335 del 1995, sia
commisurato a 260 contributi giornalieri.
L’accredito è consentito per un numero di contributi non superiore a 1.040 e sino a concorrenza di 5200 contributi giornalieri complessivi.
b) età pensionabile
La vigente normativa prevede, per gli assicurati già
iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, una significativa
modificazione in tema di requisiti di età pensionabile.
Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’età
pensionabile è gradualmente elevata di un anno anagrafico ogni 18 mesi, sino a
raggiungere l’età di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini.
Età
Requisiti
assicurativi e contributivi
- uomini
45
- Donne 40
- 20
anni dal 1° contributo versato
- 3.600 contributi giornalieri con la qualifica di
sportivo professionista
Età
Requisiti
assicurativi e contributivi
- uomini
45
- Donne 40
- 20
anni dal 1° contributo versato
- 5.200 contributi giornalieri con la qualifica di
sportivo professionista
- cessazione dell’attività lavorativa
Nei confronti di tali lavoratori trovano in toto
applicazione il sistema di calcolo contributivo, nonché i requisiti d’accesso previsti per la
pensione di vecchiaia c.d. unificata (su cui v. supra).
In ragione della peculiarità dell’attività lavorativa svolta, è però prevista una particolarità con riferimento all’età pensionabile.
Fermi restando gli altri requisiti richiesti per il
sorgere del diritto a tale prestazione pensionistica, ai fini del conseguimento
del requisito anagrafico minimo dei 57 anni di età, è consentito di aggiungere
alla propria età anagrafica un anno ogni quattro di lavoro effettivamente
svolto nella qualifica professionale di appartenenza, sino ad un massimo di 5
anni, applicando i coefficienti di trasformazione previsti dall’art. 1, co. 6,
della L. n. 335 del 1995. In pratica, per effetto della citata disposizione, in
presenza di conti di contribuzione come sopra costituiti, l’età pensionabile
può essere anticipata al compimento del 52° anno di età vantando 5.200
contributi giornalieri, del 53° anno con 4.160 contributi, del 54° anno con
3.120 contributi, del 55° anno con 2.080 contributi e del 56° anno con 1.300
contributi, pari a 5 anni di contribuzioni effettiva, requisito minimo per
beneficiare della pensione contributiva.