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SOGGETTI ASSICURATI ALL'ENPALS E PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

 

Lavoratori dello spettacolo

 

I lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie sotto elencate di cui all'art. 3, D.Lgs.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dalla L. n. 2388 del 1952 e successive modificazioni ed integrazioni, sono obbligatoriamente assicurati presso l'ENPALS, anche se prestano lavoro in forma autonoma, per quanto riguarda l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sostitutiva di quella generale gestita dall'INPS.

 

1) artisti lirici;

2) attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, cantanti di musica leggera, presentatori, disc-jockey ed animatori in strutture ricettive connesse all'attività turistica;

3) attori e generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

4) registi e sceneggiatori teatrali, cinematografici e televisivi, aiuto registi, dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi;

5) organizzatori generali, direttori, ispettori, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;

6) direttori di scena e di doppiaggio;

7) direttori d'orchestra e sostituti;

8) concertisti e professori d'orchestra, orchestrali e bandisti;

9) tersicorei, coristi, ballerini, figuranti, indossatori e tecnici addetti alle manifestazioni di moda;

10) amministratori di formazioni artistiche;

11) tecnici del montaggio, del suono, dello sviluppo e stampa;

12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive;

13) arredatori, architetti, scenografi e figurinisti teatrali e cinematografici;

14) truccatori e parrucchieri.

15) macchinisti pontaroli, elettricisti, attrezzisti, falegnami e tappezzieri;

16) sarti;

17) pittori, stuccatori e formatori;

18) artieri ippici;

19) operatori di cabine di sale cinematografiche;

20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese di produzione cinematografica, del doppiaggio, dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese sopranominati;

21) calciatori, allenatori di calcio e sportivi professionisti;

22) dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

23) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; prestatori d'opera addetti ai totalizzatori, o alla ricezione delle scommesse, presso gli ippodromi e i cinodromi, nonché presso le sale da corsa e le agenzie ippiche che svolgono in modo esclusivo l'attività di ricezione di scommesse sulle corse; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti.

 

Sportivi Professionisti

 

Secondo la definizione contenuta nell'art. 2 della L. n. 91 del 1981, sono considerati lavoratori sportivi gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

 

L'art. 3 della predetta legge stabilisce che "la prestazione di lavoro a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di un contratto di lavoro subordinato", salvo - ed in tal caso va ritenuta la sussistenza di un contratto di lavoro autonomo - ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

 

a) attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

b) atleta non contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;

c) prestazione pur continuativa ma non superiore a otto ore settimanali oppure a cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

 

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

 

I sistemi di calcolo

 

Il trattamento pensionistico dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 18 anni interi, è interamente liquidato secondo il sistema di calcolo retributivo previsto dalla normativa vigente (art. 3, co. 1, D.Lgs. n. 182 del 1997; art. 2, co. 2, D.Lgs. n. 166 del 1997).

 

Il sistema di calcolo contributivo trova applicazione nei confronti dei  lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, iscritti ai predetti Fondi successivamente a tale data, nonché dei lavoratori già assicurati che optano per il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1, co. 23, L. 335 del 1995.

 

Parimenti sono interessati dal nuovo sistema contributivo, limitatamente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1995, i lavoratori che alla predetta data possono far valere una anzianità contributiva inferiore a 18 anni. In questo caso il calcolo della pensione è effettuato in quote di cui la prima in forma retributiva, per le anzianità contributive vantate sino al 31 dicembre 1995, e la seconda determinata col sistema contributivo, rapportata alle anzianità contributive maturate dall’1° gennaio 1996 in poi.

 

Le prestazioni

 

Le prestazioni per la tutela per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti sono erogate dall'ENPALS.

 

I lavoratori subordinati sono inoltre:

 

- obbligatoriamente iscritti all'INPS ai fini delle altre forme di previdenza obbligatoria comuni alla generalità dei lavoratori subordinati. Le relative prestazioni economiche sono a carico di detto Istituto;

 

- iscritti all'INAIL in presenza delle condizioni di legge che rendono obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

 

A) Lavoratori dello spettacolo

 

Ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, l’art. 2, co. 1, del D.Lgs. n. 182 del 1997, nell’ambito delle categorie di cui all’art. 3 del D.L.C.P.S. 708/47 distingue i lavoratori dello spettacolo in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, a seconda che:

 

a) prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);

c) prestino attività a tempo indeterminato.

 

L’appartenenza dei lavoratori ai gruppi sopra citati determina il numero di contributi giornalieri richiesti per soddisfare il requisito dell’annualità di contribuzione utile per il sorgere del diritto alle prestazioni:

 

1) 120 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera a);

2) 260 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera b);

3) 312 contributi giornalieri per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui alla lettera c).  

 

La ripartizione della platea assicurativa in tre gruppi, per le finalità di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 182 del 1997, è stata operata con D.M. 10 novembre 1997 nel modo seguente:Allegato 1

 

Ai fini dell’accertamento dei requisiti occorre tener conto che per le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1992 il suddetto requisito dell’annualità di contribuzione deve intendersi perfezionato con riferimento a 60 contributi per le categorie di lavoratori artistiche e tecniche e a 180 contributi giornalieri per le altre categorie.

 

Per le anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992, invece, il requisito di che trattasi, ai sensi dell’art. 6, co. 2 del D.Lgs. 503 del 1992 che ne ha disposto l’elevazione va commisurato, rispettivamente, a 120 e 260 contributi giornalieri.

 

I requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, sono quindi individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio del 1993 sino all’entrata in vigore del provvedimento e successivamente a tale data.

In caso di variazioni di gruppo per il mutare della natura dei rapporti di lavoro, frequenti nel settore, è stato opportunamente previsto dalla norma che per la determinazione del numero complessivo delle giornate accreditate, i contributi giornalieri rilevati nei vari gruppi di provenienza siano riproporzionati in base al rapporto esistente tra i requisiti dell’annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni (art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 182/97). In concreto, ai sensi della nuova disciplina, i lavoratori appartengono al gruppo nel quale risultano accreditati il maggiore numero di contributi: i contributi eventualmente accreditati nei gruppi o nel gruppo di provenienza sono rapportati in base ai rispettivi requisiti dell’annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.

 

Pensione di vecchiaia c.d. unificata

 

Per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data si applica esclusivamente il sistema di calcolo contributivo.

 

A detti lavoratori in luogo delle pensioni di vecchiaia e di anzianità il Fondo eroga un’unica prestazione denominata “pensione di vecchiaia”.

Requisiti:

 

-    età pensionabile flessibile, compresa tra i 57 ed i 65 anni, indistintamente dal sesso. Si prescinde dal requisito anagrafico in presenza di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni, per le quali non rilevano le anzianità derivanti da riscatti per periodi di studio e da contribuzione volontaria. La contribuzione versata prima del compimento del 18° anno di età è, peraltro, moltiplicata per 1,5;

 

-    cessazione del rapporto di lavoro;

 

-    almeno 5 anni di contribuzione effettiva;

 

-    l’importo della pensione deve risultare non inferiore all’importo dell’assegno sociale aumentato del 20%. Si prescinde da tale importo quando l’assicurato ha compiuto il 65° anno di età.

 

L’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione o alla data di morte per la pensione ai superstiti di assicurato.

 

Per i ballerini e tersicorei v. infra.

 

Pensione di vecchiaia per gli assicurati alla data del 31 dicembre 1995

 

          Requisiti:

 

          a)  età pensionabile

 

Nel rispetto dei principi di armonizzazione, per tali lavoratori l’età pensionabile per vecchiaia è ancorata agli stessi requisiti anagrafici previsti per l’Assicurazione generale obbligatoria. Per i soggetti che, secondo la previgente normativa, beneficiavano di un regime più favorevole, viene stabilito l’innalzamento graduale in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi sino al raggiungimento dell’età stabilita per il regime generale.

 

Il D.Lgs. n. 182 del 1997 ha introdotto alcune deroghe per determinate categorie di lavoratori, motivate dalla specificità delle attività lavorative professionalmente svolte.

 

Al riguardo giova precisare che per quanto riguarda le categorie impiegatizie ed operaie dei lavoratori appartenenti al pregresso II gruppo, ora diversamente inquadrate, nulla è innovato in quanto per dette categorie l’età pensionabile era già allineata a quella vigente per l’assicurazione generale obbligatoria.

 

Per quel che concerne le deroghe previste, esse attengono a determinate categorie di lavoratori espressamene indicate.

 

Più specificatamente per i lavoratori, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle seguenti categorie:

 

a)attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatori e disc-jockey;

 

b)attori cinematografici, attori di doppiaggio  cinematografico;

 

c)direttori d’orchestra e sostituti;

 

d)figuranti e indossatori;

 

il diritto alla pensione di vecchiaia è conseguito ad un’età leggermente inferiore a quella prevista in via generale e precisamente, a regime, al compimento del 63° anno di età se uomini, ovvero del 58° anno se donne.

 

Ulteriore deroga è stata introdotta per gli artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti e cantanti di musica leggera per i quali sono stati confermati i previgenti limiti di età di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne in considerazione dell’incidenza del fattore età sull’attività lavorativa.

 

Come si può rilevare, la determinazione della categoria di appartenenza costituisce presupposto indispensabile per stabilire la soglia di età per l’accesso alla prestazione. Nei casi non infrequenti di passaggi di categoria, assume rilevanza il criterio della prevalenza contributiva: gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella quale sono stati versati in loro favore un maggior numero di contributi.

 

b) Anzianità contributiva e assicurativa

 

Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, i requisiti di assicurazione per il perfezionamento del diritto alle prestazioni non sono variati e sono confermati nella misura vigente per l’Assicurazione Obbligatoria dall’inizio del rapporto assicurativo.

 

Ai fini della determinazione dei requisiti minimi numerici contributivi, per l’accesso alle prestazioni pensionistiche - in considerazione della non coincidenza tra l’anno assicurativo e quello contributivo – è necessario tener conto della diversa commisurazione delle annualità di contribuzione prevista per i tre gruppi.

 

In sostanza si chiarisce che, fermo restando il periodo temporale minimo di assicurazione, i requisiti contributivi sono perfezionabili in ragione del numero dei contributi accreditati rapportati alla misura dell’annualità di contribuzione prevista per i 3 gruppi – 120, 260 e 312 – in cui sono suddivise le categorie dei lavoratori.

 

Allegato 2

 

Pensione di anzianità

 

Prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, i lavoratori del I gruppo potevano accedere alla pensione di anzianità dopo soli 30 anni di contribuzione, di cui almeno i 2/3 (20 anni) riferiti ad attività svolta nel settore dello spettacolo.

 

            L’art. 8 del citato D.Lgs. 503/92 ha operato una distinzione tra:

 

- i soggetti che avevano raggiunto i 30 anni entro la data del 31 dicembre 1992, per i quali l’accesso di anzianità era ancora consentito secondo le regole previgenti, quindi prima dei 35 anni;

 

- i soggetti con un’anzianità contributiva superiore agli 8 anni e inferiore ai 30, i quali potevano ancora contare su uno “sconto”, ridotto però in proporzione al periodo mancante ai 30 anni. Era infatti consentito perfezionare il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione attraverso l’utilizzo di un coefficiente di moltiplicazione (1,2273), da applicarsi al numero degli anni mancanti al 31 dicembre 1992 al requisito originariamente previsto in 30 anni.

 

La legge 335/95 ha mantenuto tali requisiti ridotti per i lavoratori dell’ex I gruppo, ma per l’accesso alla pensione di anzianità ha richiesto anche il concorso dell’età anagrafica.

 

L’art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 182 del 1997 ha confermato nuovamente i requisiti ridotti, prevedendo però un meccanismo di penalizzazione, secondo il quale l’importo del relativo trattamento pensionistico è ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del requisito di 35 anni di anzianità contributiva in base alle percentuali indicate nell’art. 11, comma 6, L. 537/93.            L’art. 59, co. 6, L. 449 del 1997 ha da ultimo stabilito che il regime transitorio previsto per i lavoratori appartenenti alle categorie artistiche (ex I gruppo) dall’1/1/1998 è stato abrogato.

 

Pensione anticipata ai ballerini e tersicorei

 

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per ballerini e tersicorei, coreografi ed assistenti coreografi già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, l’età pensionabile è gradualmente elevata in ragione di un anno anagrafico ogni 18 mesi, sino al raggiungimento dell’età di 52 anni per gli uomini e 47 per le donne.

 

Analogamente, è stato elevato anche il requisito dell’annualità di contribuzione, che soltanto nel 2004 arriverà, attraverso un graduale innalzamento, a 120 contributi giornalieri.

 

Si precisa che per l’accesso alle prestazioni occorre un periodo di iscrizione al Fondo di almeno 20 anni in costanza di lavoro con la qualifica di ballerino o tersicoreo.

 

Ai ballerini e tersicorei iscritti successivamente al 31 dicembre 1995, destinatari esclusivamente del regime contributivo, è consentito aggiungere alla propria età anagrafica, per il conseguimento dell’età pensionabile di 57 anni e per l’applicazione del relativo coefficiente di trasformazione previsto per detto regime, un anno ogni 4 di lavoro effettivamente svolto nelle suddette qualifiche sino ad un massimo di 5 anni. In sostanza, in dipendenza del beneficio su accennato, ove soddisfatte le condizioni poste dalla legge, tali lavoratori potranno beneficiare della pensione contributiva, nel caso più favorevole al compimento del 52° anno di età, calcolato con il coefficiente di trasformazione previsto per 57 anni di età.

 

In funzione dell’anticipo dell’età pensionabile, per la copertura degli oneri, i ballerini ed i rispettivi datori di lavoro sono tenuti, come si è detto, al versamento di un’aliquota contributiva aggiuntiva di finanziamento del 3%, nella misura proporzionale del 2% a carico del datore di lavoro e dell’1% a carico del lavoratore.

Allegato 3

 

Pensione di invalidità specifica

 

Tale prestazione è riservata esclusivamente ai lavoratori appartenenti alle categorie artistiche, ovvero a:

 

-   attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni, presentatoti e disc-jockey;

 

-   attori generici cinematografici, attori di doppiaggio cinematografico;

 

-   direttori d’orchestra e sostituti;

 

-   figuranti e indossatori;

 

-   artisti lirici, professori d’orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera;

 

-   tersicorei e ballerini.

 

Il conseguimento del diritto alla prestazione è subordinato al raggiungimento di tali requisiti, in vigore dal 1° agosto 1997:

 

a)  compimento del trentesimo anno di età;

 

b)  perdita della capacità di lavoro specifica nell’esercizio dell’attività professionale abituale o prevalente per infermità, difetto fisico o mentale, in modo totale e permanente;

 

c)  periodo minimo di assicurazione all’Ente di almeno 5 anni;

 

d)  versamento o accreditamento di almeno 600 contributi giornalieri, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione;

 

e)  detti contributi debbono riferirsi alla sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento dell’invalidità specifica.

 

Assegno ordinario di invalidità - pensione di inabilità

 

Requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità validi dall’1.8.1997 in poi

 

Requisiti soggettivi

 Requisiti assicurativi e contributivi a regime

 

Raggruppamento

 

Riconoscimento dello stato di invalidità o di inabilità

   

A

 5 anni di assicurazione

600 contributi giornalieri per effettive prestazioni nel campo dello spettacolo di cui 360 negli ultimi 5 anni antecedenti la decorrenza della pensione

 

B

5 anni di assicurazione

1.300 contributi giornalieri di cui 780 negli ultimi 5 anni antecedenti la decorrenza della pensione

 

C

5 anni di assicurazione

1.560 contributi giornalieri di cui 936 negli ultimi 5 anni antecedenti la decorrenza della pensione

 

 

Pensione ai superstiti

 

La disciplina relativa alla pensione ai superstiti vigente presso l’Enpals è la stessa prevista per i lavoratori iscritti nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

 

Pertanto per l’individuazione dei requisiti soggettivi delle modalità di accesso alla pensione di reversibilità ed a quella indiretta si rinvia alle norme vigenti nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dell’INPS.

 

B) SPORTIVI PROFESSIONISTI

 

Requisiti d’accesso alle prestazioni pensionistiche

 

Lavoratori iscritti al Fondo alla data del 31.12.1995

 

a)  Requisiti  di  contribuzione

 

Ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, il requisito dell’annualità di contribuzione si considera soddisfatto con riferimento a 260 contributi giornalieri.

 

Per la rilevazione del numero delle annualità di contribuzione occorre tener conto che, in riferimento alle anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1992, il suddetto requisito deve intendersi invece perfezionato con l’accreditamento di 180 contributi giornalieri.

 

Da ciò discende che i requisiti numerici contributivi, ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazioni risultano personalizzati e, pertanto, sono individuabili in relazione ai periodi di assicurazione fatti valere anteriormente e successivamente al 31.12.1992.

 

Il diritto alla prestazione anticipata si consegue in presenza di almeno 20 anni dalla data d’inizio del rapporto assicurativo con l’Ente, quando risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contributi giornalieri, compresi quelli per prosecuzione volontaria.

 

La contribuzione di che trattasi deve risultare versata per attività lavorativa svolta esclusivamente con la qualifica di professionista sportivo.

 

Eventuali contribuzioni versate a diverso titolo sono utili, pertanto, solo ai fini della determinazione della misura delle prestazioni.

 

Come in precedenza detto, i requisiti numerici contributivi occorrenti per conseguire il diritto a pensione sono determinabili in relazione alle singole posizioni assicurative, tenendo conto delle anzianità contributive maturate prima e dopo il 31 dicembre 1992.

 

E’ peraltro previsto che, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 166 del 1997 (3 luglio 1997), ai soli fini dell’acquisizione del diritto ai trattamenti pensionistici, in favore degli iscritti che possano far valere almeno 4.160 contributi giornalieri o figurativi nel Fondo, l’accredito d’ufficio, per ogni anno in cui la retribuzione globale percepita non superi il 50 per cento del massimale di retribuzione imponibile di cui all’art. 2, co. 18, L. n. 335 del 1995, sia commisurato a 260 contributi giornalieri.

 

L’accredito è consentito per un numero di contributi non superiore a 1.040 e sino a concorrenza di 5200 contributi giornalieri complessivi.

 

b) età pensionabile

 

La vigente normativa prevede, per gli assicurati già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, una significativa modificazione in tema di requisiti di età pensionabile.

 

Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’età pensionabile è gradualmente elevata di un anno anagrafico ogni 18 mesi, sino a raggiungere l’età di 47 anni per le donne e di 52 anni per gli uomini.

 

Pensione di vecchiaia per sportivi professionisti

 

Fino al 31 dicembre 1992

 

Età

 Requisiti assicurativi e contributivi

 

- uomini    45

 

- Donne    40

 - 20 anni  dal 1° contributo versato

 

- 3.600 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista

 

 

Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997

 

Età

 Requisiti assicurativi e contributivi

 

- uomini    45

 

- Donne    40

 - 20 anni  dal 1° contributo versato

 

- 5.200 contributi giornalieri con la qualifica di sportivo professionista

 

- cessazione dell’attività lavorativa

 

 

Lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995

 

Nei confronti di tali lavoratori trovano in toto applicazione il sistema di calcolo  contributivo, nonché i requisiti d’accesso previsti per la pensione di vecchiaia c.d. unificata (su cui v. supra).

 

In ragione della peculiarità dell’attività lavorativa svolta, è però prevista una particolarità con riferimento all’età pensionabile.

 

Fermi restando gli altri requisiti richiesti per il sorgere del diritto a tale prestazione pensionistica, ai fini del conseguimento del requisito anagrafico minimo dei 57 anni di età, è consentito di aggiungere alla propria età anagrafica un anno ogni quattro di lavoro effettivamente svolto nella qualifica professionale di appartenenza, sino ad un massimo di 5 anni, applicando i coefficienti di trasformazione previsti dall’art. 1, co. 6, della L. n. 335 del 1995. In pratica, per effetto della citata disposizione, in presenza di conti di contribuzione come sopra costituiti, l’età pensionabile può essere anticipata al compimento del 52° anno di età vantando 5.200 contributi giornalieri, del 53° anno con 4.160 contributi, del 54° anno con 3.120 contributi, del 55° anno con 2.080 contributi e del 56° anno con 1.300 contributi, pari a 5 anni di contribuzioni effettiva, requisito minimo per beneficiare della pensione contributiva.