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Codice penale

Articolo 651, in vigore dal 1 luglio 1931

d'indicazioni sulla propria identità personale


Libro 3 - Delle contravvenzioni in particolare Titolo 1 - Delle contravvenzioni di polizia Capo 1 - Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza Sezione 1 - Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.

 

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, e` punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.