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Sentenza Corte di Appello di Bari n° 76 del 20 febbraio 2001

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:

1) Dott. Donato Berloco Presidente

2) Dott. Michele Cristino Consigliere

3) Dott. Sebastiano L. Gentile Consigliere rel.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella controversia in grado di appello iscritta sul ruolo generale al n. 1866 R.G.L. 2000;

T R A

PASQUALINI GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Putignano in virtù di procura alle liti rilasciata a margine del ricorso di gravame, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Bari, Via Melo n. 172;

-Appellante-

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Grande, giusta procura generale alle liti per Notar Franco Lupo di Roma in data 7 ottobre 1993, n. 22940, ed elettivamente domiciliato presso la sede di Bari, Piazza A. Moro, n. 14;

-Appellato-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22/5/2000, il Tribunale di Bari, giudice del lavoro, rigettava la domanda proposta da Pasqualini Giuseppina per ottenere dall'INPS il pagamento dell'indennità di maternità e dell'indennità per astensione facoltativa post-partum in relazione al parto del 19/6/1990.

Opinava il primo giudice che, avendo l'INPS contestato l'esistenza del rapporto di lavoro sulla base di accertamenti ispettivi e non bastando l'iscrizione della Pasqualini negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Conversano, la ricorrente avrebbe dovuto far risultare in causa il necessario presupposto della pretesa previdenziale azionata, mediante prove da articolare ed espletare, mentre ciò non era avvenuto.

Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 18/12/2000, proponeva appello la donna, per sostenere la sufficienza dell'iscrizione negli elenchi predetti, maturata a seguito dell'effettiva prestazione di oltre cinquantuno giornate all'anno, trattandosi di accertamento costitutivo, avente effetto sostanziale e assistito dalla presunzione di legittimità.

Chiedeva l'appellante, che, in riforma della decisione gravata, la domanda fosse accolta, con vittoria delle spese.

Perfezionatosi nuovamente il contraddittorio, resisteva l'INPS, sostenendo in diritto la tesi opposta, cioè l'inidoneità probatoria dell'iscrizione negli elenchi bracciantili, e richiamando le contestazioni in fatto già opposte alla Pasqualini in prime cure.

Acquisiti i documenti prodotti dall'assistibile, nonché il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza odierna, la discussione precedeva la lettura in aula del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questa controversia, rispetto al momento della sua introduzione (settembre 1993), ha perduto il tema della prescrizione estintiva, inizialmente eccepita dall'INPS ma poi smentita dagli atti interruttivi documentati dalla Pasqualini, e risulta condizionata pure da un'altra circostanza: l'esito negativo che ha avuto la verifica ispettiva in corso all'epoca.

Infatti, dal certificato 29/11/1995 della Sezione Circoscrizionale per l'Impiego e la Manodopera Agricola di Rutigliano, prodotto dall'odierna appellante, risulta che il controllo avviato e condotto dall'INPS, ex SCAU di Bari, non ha sortito effetto, avendo deciso la competente Commissione "di non procedere ad alcun provvedimento nei confronti della Sig.ra Pasqualini, ... per gli anni dal 1989 al 1991, in quanto la relazione allegata non documenta elementi atti ad invalidare i rapporti di lavoro".

Per di più, l'INPS, né in primo grado né in questa sede di gravame, ha prodotto gli atti della verifica ispettiva, sicché è del tutto preclusa la possibilità di apprezzarne l'eventuale rilevanza ai fini della decisione.

In questa particolare situazione, non sembra condivisibile la statuizione negativa che sostanzia la sentenza impugnata, avendo la donna comunque fornito riscontri documentali della di lei iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Conversano, per più di cinquantuno giornate, negli anni dal 1989 al 1992.

Poiché è documentata la nascita, in data 19/6/1990, della figlia dell'appellante, di nome Margherita, l’impugnazione e, con essa, la domanda di prestazione, in mancanza di altri rilievi dell'ente previdenziale, vanno accolte.

Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza dell'INPS nella misura liquidata in dispositivo a favore del procuratore della donna dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pasqualini Giuseppina, con ricorso depositato il 18/12/2000, avverso la sentenza resa in data 22/5/2000 dal Tribunale di Bari, giudice del lavoro, fra la predetta appellante e l'INPS, così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna l'INPS a pagare alla Pasqualini l'indennità di maternità e l'indennità per astensione facoltativa post-partum alla stessa spettanti per il parto del 19/6/1990; condanna, altresì, l'INPS a corrispondere al procuratore anticipatario della Pasqualini le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida per ciascun grado in £ 1.250.000 (di cui £650.000 per onorario e £ 30.000 a titolo di esborsi), oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Bari, addì 8 febbraio 2001

Il Presidente

(F.to: Dr. Donato Berloco)

I1 Consigliere estensore

(F.to: dr. Sebastiano L. Gentile)

Depositata nella Cancelleria

oggi 20 febbraio 2001