Sentenza Corte d'Appello di Milano del 18 settembre 1999
Lavoro subordinato e autonomo - Arredatore procacciatore di vendite di mobili - Natura autonoma del rapporto di lavoro
Elemento essenziale e indefettibile del rapporto di lavoro subordinato è la subordinazione, che si concreta nell'assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro di disporne, secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo proprie dell'organizzazione imprenditoriale, e di determinarne le concrete modalità con la imposizione di decisioni e istruzioni alle quali il lavoratore è obbligato ad attenersi, nella permanenza dell'obbligazione del medesimo di mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative.
La qualificazione data dalle parti del rapporto, pur non vincolante ed esaustiva, deve rappresentare pur sempre il punto di partenza dell'indagine del giudice e richiede adeguata motivazione per essere svalutata nel suo significato.
L'attività dell'arredatore che su richiesta dei clienti della società esegue i disegni per l'arredamento degli ambienti promuovendo la vendita di mobili ed accessori, deve evidentemente svolgersi nei locali della società e durante l'orario di apertura degli stessi, essendo essenziale mostrare ai clienti i mobili in una idonea ambientazione al fine di sollecitare gli acquisti.
Luogo ed orario di lavoro sono elementi neutri ai fini dell'accertamento della natura del rapporto.
La continuità costituisce un elemento tipico dell'attività parasubordinata (art. 409 III co. C.p.c.) insieme al coordinamento che è concetto diverso dalla subordinazione, perché, a differenza di questa non comporta interferenza e controlli pregnanti e sistematici sulle prestazioni da svolgere.